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Ci scrive LF «Nella mia scuola (una secondaria di secondo grado) si svolgeranno gli esami di recupero dei debiti dal 28 agosto al 1 settembre. Il DS ha emanato una circolare con la quale si stabilisce che tutto il personale docente rientrato dalle ferie debba essere in servizio nei giorni di svolgimento degli esami. Questo riguarda anche i docenti di classi nelle quali non sono stati assegnati debiti»?

RISPOSTA:

La normativa sul recupero dei “debiti formativi” è ancora sostanzialmente riconducibile a quanto previsto dal DM 80/07 e dall’ OM 92/2007, secondo i quali gli esami di verifica per gli studenti con “giudizio sospeso” si concludano “di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.

La tempistica indicata dalla norma ha generato negli anni la necessità di chiarimenti rispetto all’ impiego del personale docente in un periodo che si accavalla con quello di fruizione delle ferie dei docenti. Nel 2010, il Ministero dell’ Istruzione chiarì in una serie di FAQ che la calendarizzazione di corsi ed esami di recupero fa parte delle prerogative del Collegio dei Docenti di ogni scuola, che quindi delibera in merito dovendo tener conto dell’ irrinunciabile diritto alle ferie.

La data degli esami di recupero dei debiti formativi fa parte quindi delle attività funzionali all’insegnamento dei docenti relativamente a scrutini ed esami, programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL di categoria. I docenti, dunque, nel periodo in cui sono sospese le attività didattiche sono impegnati esclusivamente per quanto previsto dal Piano delle attività e non possono essere obbligati, neanche con un ordine di servizio, ad essere presenti a scuola o a svolgere attività non previste dal Piano approvato.

L’ unica eccezione riguarda i docenti di II grado non impegnati negli esami. Per questi, l’art. 11 dell’OM prescriveva a proposito degli esami che: “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. “Rimanere a disposizione” non significa però obbligo della presenza o della firma, come già chiaro fin dagli anni 80.

La Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 aveva infatti già chiarito: “appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”

Lo stesso concetto veniva poi ribadito da altre note e sentenze, tra le quali merita di essere messa in risalto quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si chiariva definitivamente: “… Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

Ciò significa, in relazione alla domanda posta da LF, che la circolare del DS (avente funzione di ordine di servizio) in cui “si stabilisce che tutto il personale docente rientrato dalle ferie debba essere in servizio nei giorni di svolgimento degli esami” non ha alcun valore legale.

In primo luogo i docenti impegnati negli esami di recupero sono certamente soltanto quelli dei consigli di classi con studenti da valutare ai fini del recupero del debito, salvo eventuali sostituzioni che dovessero rendersi necessarie. In più va chiarito che il regolamento interno della singola scuola può prevedere un’ organizzazione delle prove di recupero che non impegni l’ intero consiglio di classe coinvolto (ad es. durante la sorveglianza alle prove scritte o durante le interrogazioni) ma soltanto i docenti afferenti alle aree disciplinari delle materie oggetto di verifica. L’ intero consiglio di classe dovrà essere necessariamente presente allo scrutino finale, mentre i colleghi degli altri consigli non avranno alcun obbligo di presenza nella scuola, pure rimanendo comunque a disposizione per le sostituzioni.

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