Studentessa riammessa all’esame dal Tar

GRADUATORIE PERMANENTI – ELENCHI E GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE AL 31/8 E AL 30/6

I posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (31/8) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (30/6).

Ai fini predetti si utilizzano:

▪ le graduatorie permanenti provinciali per titoli (art.554 del D.L. vo 297/94);

▪ in subordine gli elenchi e le graduatorie provinciali ( D.M. 19.04.2001, n.75).

Le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO E ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GRADUATORIA PERMANENTE

RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La rinuncia ad una supplenza al 31/8 o al 30/6 o la mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, comportano:

– la perdita della possibilità di conseguire ulteriori supplenze al 31/8-30/6 dalle graduatorie permanenti per l’anno scolastico in corso

Resta la possibilità di essere convocati dalle graduatorie di Istituto.

ABBANDONO DEL SERVIZIO

L’abbandono del servizio, senza giustificato motivo, comporta:

– la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.

NB. Il riferimento relativo all’applicazione della sanzione anche all’anno scolastico successivo contenuto nel D.M. 430/2000 risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Sono utilizzate dai Dirigenti scolastici:

▪ per la copertura di posti residuati dalle graduatorie provinciali;

▪ per la sostituzione del personale temporaneamente assente;

▪ per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Le supplenze sono conferite secondo l’ordine di Fascia.

Nota bene

▪ Le supplenze di assistente tecnico sono conferite agli aspiranti che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l’accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.

▪ In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.

Esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto

Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorietà e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

Per le supplenze brevi: I dirigenti scolastici possono conferire le supplenze brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico, per:

▪ personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

▪ personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

▪ personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Deroghe

Tali vincoli sono parzialmente derogati dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

In ogni caso

Qualora ricorrano ipotesi eccezionali che comprometterebbero il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico può ricorrere alla nomina del supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare affinché non sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l’erogazione del servizio col personale a disposizione.

RINUNCIA O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO/ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GRADUATORIA DI ISTITUTO

RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La rinuncia ad una proposta contrattuale, o sua proroga o conferma, o la mancata assunzione in servizio non comporta alcun effetto.

ABBANDONO DEL SERVIZIO

L’abbandono della supplenza, senza giustificato motivo, comporta:

– La perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, che delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.

LASCIARE UNA SUPPLENZA PER ALTRA SUPPLENZA: I CASI LASCIARE UNA SUPPLENZA (ANCHE IN CASO DI SPEZZONE ORARIO)

È sempre possibile:

– lasciare una supplenza dalle graduatorie di istituto per altra supplenza dalle graduatorie permanenti (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla durata);

– lasciare una supplenza breve per altra supplenza che arrivi almeno al 30/6;

– lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

Inoltre:

– l’accettazione di una proposta di supplenza al 31/8 o al 30/6 non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza al 31/8 o al 30/6 per diverso profilo professionale, purché intervenga prima della presa di servizio

NB. 2 Dal 2022/23 il Ministero non permette più la possibilità di lasciare una supplenza in corso al 30/6 o 31/8 per altra al 30/6 o al 31/8 relativa ad un diverso profilo professionale, se il personale ha già assunto servizio per la prima supplenza. In tale caso, non essendo ravvisabile nessuna normativa che vieti tale possibilità, si invitano tutti gli interessati a rivolgersi alle nostre strutture territoriali per una valutazione legale della specifica fattispecie.

DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO

Il personale in servizio ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Tale completamento può avvenire:

• nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;

• anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime (fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo).

Nota bene: Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Pertanto, non è possibile un completamento orario (quindi servizio contemporaneo) per profili diversi come personale ATA o come personale ATA e personale docente (neanche tra scuola statale e non statale).

Esempio

• Non è possibile un completamento orario o comunque servizio contemporaneo come Collaboratore scolastico e Assistente amministrativo/Tecnico (neanche tra scuola statale e non statale);

• Non è possibile un completamento orario o comunque servizio contemporaneo come Collaboratore scolastico o Assistente amministrativo/Tecnico e docente (neanche tra scuola statale e non statale).

PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Diritto alla proroga del contratto – supplenze brevi

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Possibilità di proroga del contratto supplenti con incarico al 30/6

Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Diritto al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni

Qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale e Pasqua) e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Ciò si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

Inoltre rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo (assenza imputata a diversi istituti giuridici, es. congedo parentale e malattia, purché senza soluzione di continuità).

Pagamento del sabato e della domenica

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

• Per orario ordinario deve intendersi 36 ore settimanali;

• In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

La scheda Uil Scuola👇

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *