Il Giudice del Lavoro di Modena ha recentemente accolto il ricorso ex art. 700 cpc presentato dall’avv. Antonio Mavilia, legale della Uil Scuola di Modena, a favore di una docente di scuola primaria che chiedeva l’assegnazione temporanea prevista dall’art 42 bis del D.lgs. 151/2001.
Art. 42-bis
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
Questa norma disciplina l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, applicabile esclusivamente ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
La ratio della norma è quella di salvaguardare principi costituzionalmente garantiti come la tutela della paternità e della maternità e, più in generale, della famiglia.
I requisiti richiesti dall’art. 42 bis D.Lgs 151/2001 sono:
• il lavoratore deve essere dipendente assunto a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche;
• il lavoratore deve dimostrare che l’altro genitore lavora in una provincia o in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro del lavoratore che effettua la domanda;
• che il figlio abbia, al momento in cui si presenta la domanda, un’età compresa tra 0 e 3 anni;
• sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
Nel caso specifico, la docente, coniugata e madre di una bambina minore di tre anni, si era vista assegnare una sede di titolarità in un paese in provincia di Modena, a circa 120 Km di distanza dal suo paese di residenza in provincia di Bologna.
La maestra, con il supporto della Uil Scuola di Modena, ha chiesto all’USP di Modena e a quello di Bologna il riconoscimento del diritto previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, di essere assegnata, in via temporanea, per avvicinarsi alla località dove è presente il luogo di lavoro del marito e padre della comune figlia.
L’Amministrazione di appartenenza (Modena) ha negato la temporanea assegnazione della docente, fornendo motivazioni che riguardavano il diverso istituto dell’assegnazione provvisoria.
Di fronte a tale diniego, la docente è stata affidata al legale della Uil Scuola di Modena, avv. Antonio Mavilia, che ha presentato ricorso ex art 700 cpc dinanzi al Tribunale di Modena – Sezione Lavoro.
Agli inizi di gennaio, il giudice ha disposto l’accoglimento della domanda della docente, accertando l’illegittimità del diniego opposto dall’USP di Modena e chiarendo la fondamentale distinzione tra l’istituto dell’assegnazione provvisoria e quello dell’assegnazione temporanea (art 42 bis)
Il magistrato ha stabilito che i due istituti non sono affatto sovrapponibili e ha precisato che l’assegnazione temporanea:
• non implica una valutazione comparativa e la relativa domanda non è assoggettata ad alcun termine (quindi, può essere proposta in qualsiasi momento dell’anno scolastico);
• è posta a tutela di beni e interessi primari di rilievo costituzionale, rintracciabili nella tutela dell’unità famigliare e nella protezione della salute psicofisica dei figli minori;
• le limitazioni previste dal CCNI valgono esclusivamente per i docenti che hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione e non per quelli che propongono istanza di assegnazione temporanea ex art 42 bis D.lgs 151/2001 (il nostro caso).
Il ricorso all’art. 42 bis non è diretto a riconoscere un beneficio al lavoratore, ma è stato concepito nell’esclusivo interesse del minore, vero soggetto debole della tutela. L’istituto ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età, onde assicurare una crescita sana e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare.
L’assegnazione temporanea ha una durata di tre anni.
Sono nato a Napoli l’8 Marzo del 1984, Collaboratore scolastico, militante sindacale Uil Scuola Rua Campania, ho scritto per Formiche.net e La Croce Quotidiano, speaker radiofonico per Radio Nuova Trieste e Radio Kolbe, Direttore di FMagazine, mensile del terzo settore. Scrivo poesie e amo la Politica, attivista pro-life.
Ho avuto l’onore e l’onere di prestare soccorso a 19 Eroi durante la strage di Nassirya e da quel 12 Novembre 2003 per me tutto è cambiato.