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In linea con i principi sanciti dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’uso della violenza, fisica o psichica, è incompatibile con l’esercizio del potere correttivo e educativo in ambito scolastico.

La sentenza n. 35494 del 23 agosto 2023 chiarisce che, ai sensi dell’art. 571 c.p., l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate.

Al contrario, l’uso sistematico della violenza, anche se sostenuto da un intento educativo (animus corrigendi), non solo non è legittimo ma non rientra nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la docente aveva instaurato in classe un clima di costante timore e soggezione, conseguente a ripetuti episodi di violenza psicologica. I giudici hanno ritenuto che tale condotta, caratterizzata da modalità aggressive e denigratorie, fosse incompatibile con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo.

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