I Tar e le bocciature a scuola. Una invadenza necessaria
I Tar e le bocciature a scuola. I recenti provvedimenti (Tivoli, Rovigo…), che hanno rivisto le decisioni dei Consigli di classe, hanno provocato le reazioni di molti docenti. Essi hanno percepito i pronunciamenti come delle invasioni di campo. Gli insegnanti, e non solo, hanno scoperto che una decisione su una bocciatura non è insindacabile può essere rivista. Occorre dire che l’aumento di ricorsi rimanda a una pregresso rapporto deteriorato tra la scuola e la famiglia. Difficile pensare che si decida di ricorrere al Tar se la relazione tra l’istituzione e i genitori è basata sulla fiducia, sul dialogo, il coinvolgimento reciproco nell’azione educativa. Occorre aggiungere che mediamente solo un caso su dieci ribalta la decisione del Consiglio di classe. Comunque “Molte cause riguardano gli studenti con dsa, i disturbi specifici dell’apprendimento, che hanno diritto a delle misure compensative e dispensative“.
E qui entriamo nel merito. La promozione o la bocciatura sono degli atti amministrativi, soggetti al vaglio dei giudici che trattano la materia amministrativa. Ora la sentenza avversa una decisione del Consiglio di classe, può essere rivista. Il diverso pronunciamento non deve essere percepito come un’invasione di campo. I Tar hanno il dovere di verificare la coerenza tra la decisione e il quadro normativo
Il contesto normativo che regola la promozione e la bocciatura
Da quarantasei anni e precisamemente dalla Legge 517/77 la bocciatura rientra tra i provvedimenti eccezionali. L’indicazione è coerente con il quadro costituzionale (art. 3 comma 2). Ovviamente nel tempo lo scenario del disposto del 1977 è stata confermato per la scuola media dalla legge 62/13, articolo 6 comma 1 e 2. Da essa discende la più recente circolare del Ministero dell’Istruzione (n° 1865/17) ripresa anche dal Tar del Lazio. In sintesi cosa prescrive la suddetta circolare? Un provvedimento di bocciatura non può basarsi solo sulla valutazione dell’anno, data dalla somma delle discipline con insufficienza. Il giudizio deve essere prognostico. In pratica occorre considerare l’esistenza della possibilità in fieri di un recupero negli anni successivi. A questo occorre aggiungere anche la certificazione di corsi di recupero attivati dalla scuola, considerando anche i tanti casi di alunni/studenti con Bes, Dsa…
Concludendo, i Tar non possono ignorare il quadro normativo.”Dura lex, sed lex”

Gianfranco Scialpi, dal 1983 docente di scuola primaria. Dal 1994 svolge attività di formazione su tematiche prevalentemente didattiche. Recentemente ha tenuto corsi di corsi sull’uso delle Tic nella didattica (mappe concettuali) e sulla navigazione sicura nel Web rivolti soprattutto agli studenti. E’ stato preparatore agli esami Ecdl presso il proprio istituto. Ha un blog personale. Qui ha pubblicato in questi ultimi anni 1.700 articoli. E’ articolista presso diverse testate online (OrizzonteScuola, ScuolaInforma e Informazionescuola…). E’ coautore di testi di didattica (Istituto Didattico Teramo). Nel proprio Istituto scolastico ricopre le funzioni di F.S. alle Tic, referente al contrasto al Cyberbullismo e responsabile di plesso. Con il supporto del Municipio 3° e 5° (Roma) ha costituito un gruppo di referenti al Cyberbullismo (2018), che poi ha realizzato un comune regolamento come previsto dalla legge 71/17. Ma la sua attività principale resta quella svolta in aula. Attualmente con 24 fantastici bimbetti.