cambio pannolini

Il cambio pannolini nei bambini della scuola dell’infanzia è un argomento che ha generato molte discussioni riguardo alle responsabilità dei collaboratori scolastici.

Facciamo chiarezza una volta e per tutte:

Secondo la normativa vigente, in via generale, i collaboratori scolastici non sono tenuti al cambio pannolini dei bambini, a meno che questi non siano disabili.

L’articolo 47 del CCNL 2002/2005 stabilisce che i collaboratori scolastici svolgono mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, nonché assistenza personale agli alunni con disabilità.

Tuttavia, il cambio dei pannolini e la pulizia intima degli alunni non rientrano tra le mansioni tipiche dei collaboratori scolastici, a meno che non si tratti come abbiamo specificato sopra, di alunni disabili.

In caso di alunni disabili, i collaboratori scolastici possono essere chiamati a fornire assistenza personale, che può includere anche la pulizia intima.

In caso di bambini disabili si è sempre obbligati o ci si può rifiutare?

In generale si è obbligati, sempre, ma è importante sottolineare che i collaboratori scolastici non sono specialisti in questo campo e potrebbero non avere una formazione specifica per svolgere queste attività delicate, sopratutto quando i bambini hanno diritto a esperti specialisti per tutte le attività di base come alunni disabili non deambulante e non autosufficienti.

È richiesta quindi presenza di specialisti che dovrebbe garantire che i bambini ricevano sempre le cure adeguate da personale qualificato e preparato come Oss/Osa o assistenti materiali.

Quali sono le responsabilità dei collaboratori scolastici in caso di assistenza ai bambini disabili?

Le responsabilità dei collaboratori scolastici in caso di assistenza ai bambini disabili riguardano principalmente l’assistenza di base, che include l’ausilio materiale all’interno della scuola, l’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e l’uscita da esse. In alcune scuole si è ideato un protocollo specifico anche per l’assistenza personale e la pulizia intima dei bambini disabili. Il crocevia resta tante volte la sicurezza e la garanzia di non trovarsi in eventuali controversie legali che potrebbero ricadere per responsabilità sul dipendente (Cs) che sia in caso di rifiuto, che in caso di accettazione dell’attività tramite ordine di servizio, può subire.

Cosa comprende l’assistenza di base?

L’assistenza di base comprende tutte le attività di cura alla persona, come l’uso dei servizi igienici e l’igiene personale dell’alunno con disabilità.

Di chi è la responsabilità?

Il dirigente scolastico è responsabile di assicurare il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro, e i collaboratori scolastici partecipano al progetto educativo e collaborano con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica.

Ordine di servizio e consigli

Serve? Sempre!

Incarichi di questo tipo anche se normati da CCNL vanno comunque conferiti al lavoratore per iscritto, inoltre noi consigliamo una norma non scritta che è quella di farsi coadiuvare nelle operazioni, dall’insegnate di sostegno di turno, anche solo nella forma di “gentile supervisione” dell’operato, a tutela di ogni attenzione e impegno di tutti gli attori in questione.

Altro consiglio è quello di non cadere mai nella trappola del buonismo da crocerossina o del sentirsi estremamente coinvolto emotivamente, sopratutto quando l’impegno è richiesto su bambini normodotati, tutti ci siamo passati alla fatidica frase “e se fosse tuo figlio?” In questo caso ricordiamoci che rivestiamo una funzione ben chiara, con ordini ben precisi e come da manuale bisogna attenersi, niente emotività di sorta.

Art.7?

L’articolo 7 si riferisce alle mansioni e ai benefici economici dei collaboratori scolastici con la prima posizione economica.

Questi collaboratori ricevono un beneficio economico annuale di € 600,00, corrisposto in 13 mensilità e incluso nel trattamento retributivo fondamentale.

Gli importi sono pensionabili e valutati dall’INPS per il calcolo della quota di pensione, entrando anche nel calcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS e TFR).

Nelle loro mansioni compaiono tutte le attività che già di consuetudine sono previste per tutti i cs ma a differenza di questi, loro non possono assolutamente ricevere, incarichi aggiuntivi e fondi da FIS

  • Assistenza di base e cura materiale degli alunni disabili;
  • Primo soccorso;
  • Piccola manutenzione di beni mobili;
  • Cura del verde nei giardini scolastici.

La distribuzione di queste mansioni avviene secondo il piano annuale delle attività del personale A.T.A., proposto dal DSGA e adottato dal Dirigente scolastico.

In caso di inidoneità parziale al lavoro per motivi di salute, le mansioni vengono affidate in base alle possibilità accertate, come stabilito dall’Accordo nazionale del 25 ottobre 2018.

E se mi rifiuto?

Una sentenza della Cassazione del 2016 (sentenza n. 22786/16) ha condannato tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di svolgere i compiti di assistenza igienica, come il cambio del pannolino, ad un’alunna con disabilità. I

l reato contestato è quello di “rifiuto d’atti d’ufficio“. La sentenza ha suscitato un ampio dibattito, in quanto riconosce ai collaboratori scolastici la qualifica di “incaricati di un pubblico servizio” nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale agli alunni con disabilità.

Tuttavia, alcuni sindacati, hanno espresso contrarietà alla decisione, sostenendo che i collaboratori scolastici dovrebbero essere adeguatamente formati prima di assumere questo compito su incarico del Dirigente Scolastico, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.

E per i normodotati come e cosa si fa?

Nulla! Se non una sorveglianza adeguata e un’assistenza di base. Per gli alunni non disabili, il cambio dei pannolini e la pulizia intima non sono di competenza delle scuola e tantomeno dei collaboratori scolastici, pertanto la prassi dovrebbe essere quella di richiamare il genitore per il ritiro dell’alunno o il cambio degli indumenti.

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