La scuola e pubblicazione online di foto e video dei minori. Il Garante continua a tenersi alla larga dalla problematica. Non lo fa con i genitori. Il consenso richiesto può essere applicato anche dalla scuola. Senza dimenticare però il suo profilo di istituzione pubblica.
La scuola e pubblicazione online di foto e video dei minori
La scuola e pubblicazione online di foto e video dei minori. Il mondo della privacy ha nuovi riferimenti: Il GDPR (documento europeo sulla protezione dei dati personali) e il nuovo Codice Privacy (d.m. 101/18). A questo occorre aggiungere che la piazza virtuale del Web interagisce significaticamente con il trattamento dei dati personali. Inoltre la tecnologia si mostra come una realtà estremanente dinamica. Da qui la necessità di aggiornare il documento “A scuola di privacy“, pubblicato al termine del 2016. Purtroppo occorre constatare che il Garante si tiene alla larga dalla questione della pubblicazione delle foto nei siti e social scolastici. In altri termini, non fa riferimenti espliciti alla questione. Rispetto al documento “La scuola a prova di privacy” del 2016 si registrano timide aperture. Resta, però il richiamo a “quando espressamente previsto dalla normativa di settore.”
La mancanza di una direttiva esplicita ha favorito l’adozione di comportamenti diversi da parte delle scuole. Il riferimento è alla presenza di liberatorie (consenso) elaborate dalle scuole. Diverse nella formulazione, uguali nella sostanza (richiesta consenso),
Di contro esistono modalità di pubblicazione dove il volto dei minori è pixellato o nascosto. All’estremo esiste la scelta di affidarsi a resoconti scritti. disegni o cartelloni senza la presenza di foto.
Le briciole di pane
Probabilmente la reticenza del Garante ad esprimere un parere sulla questione è dovuta alla mancanza di una legge e regolamento che governi la questione. Analizziamo, però le briciole di pane. Non si conoscono, innanzitutto interventi sanzionatori da parte dell’Autorità.
Nel 2018 pubblicavo che il Garante aveva dato il suo assenso (solo telefonico) alla pubblicazione di foto
Una sentenza del tribunale di Roma (28.02.2009), inoltre ha scagionato un docente chiamato in causa dal proprio Istituto. L’insegnante è stato liberato dalla divulgazione di foto dei propri studenti, in quanto i genitori erano stati informati preventivamente dell’iniziativa e ai quali era stata richiesto il consenso scritto.
Nel documento aggiornato “La scuola a prova di privacy” il Garante ribadisce per i genitori-fotografi l’obbligo di richiesta del consenso. Si legge, infatti nella sezione “Immagini di recite e gite scolastiche”: Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video ” (pag.40).
la sponda del consenso
Quest’ultima recente direttiva ribadita dalla comunanza dei profili privati (genitore/genitore) apre uno scenario nel quale la scuola può attivare un suo intervento.
Il Gdpr (679/16) e il nuovo Codice privacy (D.m. 10108/18) riconoscono una certa azione delle amministrazioni pubbliche se mosse da una finalità istituzionale. La direttiva ovviamente è assimilata anche nel documento scuola/privacy. Purtroppo però manca il riferimento esplicito alla pubblicazione di foto
Indubbiamente la scuola persegue il fine istituzionale di promuovere e pubblicare le iniziative afferenti il Ptof. Se queste attività fossero configurate diversamente, l’istituzione perderebbe ogni significato.
Pertanto la scuola deve operare all’interno delle regole del trattamento dei dati personali (foto, video) stabilite generalmente dal GDPR e dal D.m.101/18. Questo per diventare lecito deve basarsi sulla legittimità della sua azione, la chiarezza e trasparenza (informativa) e soprattutto prevedere un consenso scritto da parte dei genitori. Sulla possibilità di pubblicazione troviamo d’accordo gdprscuola.it , agendadigitale, laleggepertutti.it. Si legge: “In questo caso però, non trattandosi di utilizzo di dati previsto espressamente da leggi o regolamenti o atti amministrativi, affinché la diffusione a mezzo web sia legittima è indispensabile che vi sia altra base giuridica, e che quindi venga richiesto il consenso esplicito dell’interessato (dei genitori o tutori in caso di minori)… Nel caso in esame si può quindi affermare che la base giuridica del consenso costituisce una scelta vera e propria (e non una costrizione), in quanto gli alunni e i genitori sono liberi di prestarlo o meno senza che vengano negati l’istruzione o altri servizi, e che i ragazzi possano subire pregiudizio (vedi Linee Guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 28 novembre 2017 come modificate e adottate da ultimo il 10 aprile 2018 del Gruppo di lavoro Articolo 29).
Ovviamente siamo di fronte a un’interpretazione che si sovrappone a convinzioni più restrittive.

Gianfranco Scialpi, dal 1983 docente di scuola primaria. Dal 1994 svolge attività di formazione su tematiche prevalentemente didattiche. Recentemente ha tenuto corsi di corsi sull’uso delle Tic nella didattica (mappe concettuali) e sulla navigazione sicura nel Web rivolti soprattutto agli studenti. E’ stato preparatore agli esami Ecdl presso il proprio istituto. Ha un blog personale. Qui ha pubblicato in questi ultimi anni 1.700 articoli. E’ articolista presso diverse testate online (OrizzonteScuola, ScuolaInforma e Informazionescuola…). E’ coautore di testi di didattica (Istituto Didattico Teramo). Nel proprio Istituto scolastico ricopre le funzioni di F.S. alle Tic, referente al contrasto al Cyberbullismo e responsabile di plesso. Con il supporto del Municipio 3° e 5° (Roma) ha costituito un gruppo di referenti al Cyberbullismo (2018), che poi ha realizzato un comune regolamento come previsto dalla legge 71/17. Ma la sua attività principale resta quella svolta in aula. Attualmente con 24 fantastici bimbetti.