L’assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole è un tema delicato e di grande importanza.
Negli ultimi tempi, si è discusso molto sul ruolo dei collaboratori scolastici ATA in questo ambito, in particolare riguardo alla questione se sia loro compito cambiare i pannolini e assistere gli alunni disabili.
Cosa dice la Normativa vigente?
In particolare, l’articolo 47, capo V del CCNL 2006/2009, definisce i compiti del personale ATA, tra cui l’assistenza agli alunni diversamente abili, specificando che i collaboratori scolastici appartenenti all’area A, sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, e offre ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
E se ha il pannolino? Spetta sempre al collaboratore scolastico ma con dei distinguo, qui abbiamo già approfondito la questione
La Polemica:
Il Garante per l’Infanzia della Regione Calabria, Antonio Marziale qualche giorno fa ha richiamato all’obbligo dei collaboratori scolastici di fornire assistenza e cura igienica agli alunni diversamente abili, citando una sentenza della Corte di Cassazione (VI sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22786/16) che ha condannato tre collaboratrici scolastiche per il rifiuto di cambiare il pannolino a un’alunna disabile.

La sentenza sottolineava che questa assistenza rientra nei loro doveri contrattuali e che il rifiuto equivale al rifiuto di atti d’ufficio, anche se i collaboratori scolastici non sono pubblici ufficiali. Il Garante ha soprattutto evidenziato una parte della sentenza che è esplicita la quale in calce riporta testuali parole: “rigettando la tesi della difesa secondo la quale si sarebbe trattato di “funzioni aggiuntive incentivate attribuibili solo al personale di ruolo all’esito di specifici corsi di formazione”, quindi non ci si può sottrarre assolutamente.
Nuovo CCNL e nuova figura di operatore scolastico
In futuro, il compito di assistenza agli alunni disabili sarà assolto anche da un’altra figura oltre al collaboratore: l’operatore scolastico.
Questa figura avrà un ruolo simile a quello dello stesso collaboratore scolastico, ma si distinguerà per alcune responsabilità supplementari, come ad esempio proprio l’assistenza di base qualificata e non specialistica agli studenti con disabilità e il sostegno ai servizi tecnici e amministrativi.
Per diventare operatori scolastici sarà necessario essere in possesso di attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Oppure diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
Sono nato a Napoli l’8 Marzo del 1984, Collaboratore scolastico, militante sindacale Uil Scuola Rua Campania, ho scritto per Formiche.net e La Croce Quotidiano, speaker radiofonico per Radio Nuova Trieste e Radio Kolbe, Direttore di FMagazine, mensile del terzo settore. Scrivo poesie e amo la Politica, attivista pro-life.
Ho avuto l’onore e l’onere di prestare soccorso a 19 Eroi durante la strage di Nassirya e da quel 12 Novembre 2003 per me tutto è cambiato.