“In materia di formazione le norme di riferimento non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio”: a scriverlo è il giudice del lavoro del Tribunale di Udine che ha assegnato 2.500 euro ad un insegnante che attraverso i legali dell’Anief ha chiesto di ricevere la somma arretrate della carta del docente per le supplenze svolte tra il 2018 e il 2023. Lo stesso Tribunale ha ricordato che “parimenti, anche le disposizioni dei contratti collettivi di comparto (art. 28 CCNL 4.8.1995 e artt. 63-64 CCNL 27.11.2007), nel riconoscere il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento professionali, non operano alcuna differenziazione”. Il giudice non poteva, infine, non mettere in evidenza le espressioni in merito della Corte di Giustizia europea, con un’Ordinanza della primavera del 2022, e del Consiglio di Stato, attraverso la sentenza n. 1842 del 18.3.2022 con cui la giustizia amministrativa ha spiegato che “la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico” e che “deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il Governo avrebbe fatto bene ad estendere la Carta del docente da 500 euro annue in modo strutturale, anche per il passato e per i prossimi anni, quindi non solo per l’anno in corso e per gli insegnanti con supplenza annuale fino al 31 agosto: chi è rimasto fuori per il passato e tutti gli altri precari hanno ottimi motivi, quindi, per presentare il ricorso con Anief recuperando quindi le somme non assegnate, non un euro di meno. I giudice territoriali – conclude Pacifico – non potranno di certo disattendere le indicazioni del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea sull’aggiornamento diritto-dovere di tutti gli insegnanti”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI UDINE
“Definitivamente pronunziando, così decide:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, con riferimento agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”;
3) Per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad erogare in favore della ricorrente, in relazioni agli anni scolastici predetti, l’importo complessivo di Euro 2.500,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
4) Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida per l’intero in euro 1.030,00 per compenso ed euro 49,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Udine in data 12/10/2023″.

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