legge 104

I tre giorni di permesso previsti dalla legge 104/92 per l’assistenza a un familiare disabile grave, per il personale docente e ATA, sono disciplinati dall’articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. Questa disposizione deriva dalla legge n. 104/92, modificata dalla legge n. 53/2000, dal D.lgs n. 151/2001, dalla legge n. 183/2010 e dal D.lgs. n. 119/2011.

 


Ecco a chi spettano i giorni di permesso, a quali condizioni e come fruirne:


Persona da assistere

I tre giorni di permesso spettano per i familiari disabili gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92. Questo deve risultare dal verbale della Commissione medica. I tre giorni spettano anche per i familiari affetti da sindrome di Down (articolo 93, comma 3, della legge 289/2002) e per i grandi invalidi di guerra (articolo 38, comma 5, della legge 448/199).

Persona che assiste

Dei tre giorni di permesso possono beneficiare il coniuge e i parenti e gli affini, entro il secondo grado, del disabile in situazione di gravità. Nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, i giorni di permesso spettano anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado.

104 condivisa addio alla figura di referente unico

Il 30 giugno 2022, il decreto legislativo n. 105 ha portato importanti modifiche all’articolo 33, comma 3, della legge 104, eliminando la figura del referente unico per l’assistenza ai parenti in situazione di gravità. Questa modifica apre la strada a un cambiamento significativo nelle disposizioni riguardanti il congedo retribuito per l’assistenza al genitore disabile, consentendo a due fratelli, entrambi docenti, di assistere il genitore in situazione di gravità.

La modifica legislativa apportata dal decreto legislativo 105/2022 introduce la possibilità per più soggetti aventi diritto di fruire dei permessi retribuiti per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità. In altre parole, due fratelli che svolgono attività di insegnamento e hanno un genitore in situazione di gravità possono entrambi usufruire dei permessi retribuiti per l’assistenza, fino a un massimo di tre giorni al mese complessivamente. Questo diritto è concesso a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile, del convivente di fatto o di un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Questa modifica legislativa rappresenta un passo significativo nell’ambito delle politiche di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie. L’eliminazione della figura del referente unico consente una maggiore flessibilità nelle situazioni in cui più familiari desiderino contribuire all’assistenza del parente in stato di gravità. Tuttavia, la legge dovrà essere adeguatamente recepita nei prossimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per regolamentare le disposizioni relative alla mobilità e all’assegnazione dei posti di lavoro nei settori dell’istruzione.

In conclusione, questa modifica della legge 104 rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’assistenza alle persone con disabilità, garantendo una maggiore flessibilità nelle dinamiche familiari e lavorative dei docenti che desiderano assistere i propri genitori in situazioni di gravità. Resta ora da vedere come queste modifiche saranno implementate nei futuri accordi contrattuali nel settore dell’istruzione.

Fruizione dei 3 giorni

I giorni di permesso previsti:

  • Sono tre al mese.
  • Sono fruiti esclusivamente a giorni per i docenti, possono essere fruiti ad ore per il personale Ata.
  • Sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti.
  • Sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08).
  • Sono coperti da contribuzione previdenziale.
  • Sono utili a tutti gli effetti.
  • Non riducono le ferie.
  • Non riducono la tredicesima

Si evidenzia che:

  • In caso di fruizione parziale dei giorni di permesso (ad esempio, 2 giorni nel mese di riferimento invece che 3), non è previsto alcun diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
  • Non è previsto alcun recupero dei giorni fruiti.
  • La programmazione mensile dei giorni in cui assistere il disabile, per i docenti, non è disciplinata da alcuna norma e si rimanda alla circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010 e all’Interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (evidenziamo che, in caso di urgenza, la comunicazione del permesso può essere effettuata 24 ore prima o comunque prima dell’inizio delle lezioni del giorno di riferimento)

Uso corretto dei permessi

Al fine di evitare conseguenze disciplinari, penali e finanziarie, è fondamentale ricordare al personale che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 che, nonostante siano un diritto destinato al lavoratore, il vero beneficiario è il familiare che necessita di assistenza.

Il permesso, previsto dalla legge 104/92, è soggetto a una chiara responsabilità personale. La firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46-47 del DPR 445/2000 e dell’articolo 76 del DPR 445/2000, impegna inequivocabilmente il richiedente a fare un uso appropriato di tali permessi. In caso di abuso, si rischia il licenziamento immediato e l’applicazione del codice penale.

Ecco perché è essenziale utilizzare questi permessi in modo corretto, garantendo che l’assistenza al familiare in stato di bisogno sia la priorità assoluta. La responsabilità personale è fondamentale quando si richiedono tali permessi, e l’uso improprio può comportare gravi conseguenze.

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