Il Ministero dell’Istruzione ha confermato, con la nota n. 2981 del 25 ottobre 2023, che è possibile il frazionamento del posto per le supplenze del personale ATA organico aggiuntivo PNNR, con il diritto al completamento orario.

Questa decisione è stata presa in seguito alle richieste avanzate dalla Uil Scuola Rua, che ha sostenuto il rispetto del regolamento delle supplenze ancora in vigore, ovvero il DM 430/2000.

Secondo il regolamento delle supplenze del 2000, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale.

Inoltre, è previsto il diritto al completamento orario, con frazionamento del posto, o la sostituzione del personale che dovesse eventualmente e legittimamente assentarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto, come ad esempio per congedo per maternità o congedo biennale per la Legge 104/92.

La nota del Ministero del 25 ottobre 2023 fornisce ulteriori chiarimenti sulle regole che le scuole devono seguire per il conferimento delle supplenze al personale ATA a supporto delle attività previste per il PNRR.

In particolare, viene specificato che è possibile accogliere esclusivamente una variazione per qualifica da Assistente Amministrativo/tecnico a Collaboratore Scolastico e non viceversa, tenendo conto del limite di spesa fissato dalla norma di riferimento.

Inoltre, tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie della misura, comprese quelle del I ciclo che hanno espresso la preferenza per Assistente Amministrativo/Tecnico, possono attribuire un incarico ad un Assistente Tecnico o ad un Assistente Amministrativo.

La Nota del Ministero

 

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