Dopo la sentenza di Rovigo, anche il Tribunale di Treviso dà il via libera alla card del docente da estendere ai supplenti: il giudice del lavoro operante nel Veneto ha fatto avere a un insegnante i 3.000 euro che l’amministrazione gli aveva negato per le supplenze svolte tra gli anni scolastici 2017/18 e 2022/23. Quindi, sempre il Tribunale di Treviso ha ricordato, nella sentenza che “gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Lo stesso giudice ha poi riportato l’esemplare sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, con cui è stato stabilito, a proposito delle risorse fornite dallo Stato per la formazione dei suoi lavoratori, “non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Per ultimo, ma non per importanza, il giudice ha fatto riferimento alla medesima posizione espressa, con Ordinanza sempre del 2022, dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
IL COMMENTO DEL SINDACATO
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “c’è oramai troppa giurisprudenza a favore dei precari sulla Carta del docente: Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e Corte di giustizia dell’Unione Europea non possono essere sovvertiti dai singoli tribunali. Anche il Governo ha aperto, se pure solo ai supplenti annuali con contratto in scadenza 31 agosto, alla Carta per i precari. Gli altri insegnanti non di ruolo, a partire da chi ha supplenze annuali fino al 30, come tutti i precari ed ex precari che hanno svolto almeno 150 giorni di supplenza per anno scolastico, possono ancora presentare ricorso con Anief con larghissime possibilità di recuperare, in tempi anche brevi, i 500 euro l’anno illegittimamente negati dall’amministrazione”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TREVISO
“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
– Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. tra 2017/18 e 2022/23 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento
e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a
mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 3.000 tramite il
sistema della Carta elettronica;
– Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà
residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso
spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei
difensori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Treviso, 19.10.2023″.

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