Ecco la sentenza definitiva sulla studentessa ammessa dal TAR alla maturità. I giudici: meglio esami di riparazione a settembre e ammissione all’ Università dopo la maturità
Ricordate la vicenda della studentessa trentina ammessa all’ esame di maturità con sentenza del TAR dopo il giudizio di non ammissione del Consiglio di Classe? La studentessa poté sostenere l’ esame di maturità ai primi di luglio in una sezione ad hoc, al termine della quale venne poi definitivamente bocciata.
Intanto però la sentenza del TAR aveva scatenato polemiche e discussioni su tutti i media per la motivazione con la quale era stata disposta la sospensiva. Nel decreto del Presidente Fulvio Rocco veniva motivata la decisione di far sostenere comunque l’ esame, con l’ irreparabilità del danno che sarebbe derivato dal mancato superamento dell’ esame di maturità, visto che la ragazza sosteneva di essere già stata ammessa ad un corso universitario di economia aziendale. Tanto che, al momento dello svolgimento della prova scritta, la ricorrente aveva dovuto presentare alla commissione d’ esame rimasta in servizio una certificazione dell’ Università di Trento che attestava il superamento dell’ esame di ammissione al corso di economia aziendale.
Con quelle motivazioni sembrava che il TAR entrasse nel merito del giudizio tecnico – discrezionale espresso dal Consiglio di classe, paragonandolo ad un altro giudizio tecnico – discrezionale, quello dell’ Università che aveva valutato lo svolgimento del test di ammissione. Seguirono una lettera sottoscritta da oltre cento docenti trentini al Ministro dell’ Istruzione e del Merito, una lettera del padre della ricorrente allo stesso Ministro, una pubblica presa di posizione del Ministro, ulteriori prese di posizione dell’ Assessore provinciale all’ Istruzione, Università e Cultura, del Rettore dell’ Università di Trento e della Sovrintendente scolastica della Provincia Autonoma di Trento.
Alla fine è proprio il TAR di Trento a tentare di fare chiarezza sulla questione. Nella sentenza n.137/2023, la Camera di Consiglio riunitasi per esaminare il caso smentisce anzitutto quanto riportato dai media, “la falsa tesi che la studentessa fosse stata ammessa con riserva all’Esame di Stato avendo questo giudice in sede monocratica ravvisato una possibile fondatezza della relativa censura formulata dal patrocinio della ricorrente: il che, viceversa, risultava – e risulta – all’evidenza escluso” fin dal provvedimento cautelare.
Non è vero, cioè, che il giudice avrebbe ritenuto possibile sindacare l’ operato del Consiglio di Classe, paragone impossibile anche perché il superamento del test di ingresso all’ Università “da parte della ricorrente deve reputarsi del tutto irrilevante al fine di qualsivoglia contestazione circa l’attendibilità dei giudizi negativi che sono stati espressi sui livelli di apprendimento della studentessa da parte della maggioranza del corpo dei docenti della classe di liceo da lei frequentata nonché, collegialmente dal Consiglio di Classe”.
Non è, in pratica, possibile sostenere che il superamento del test di ingresso all’ Università condizioni in alcun modo il giudizio di ammissione all’ esame di maturità.
Una sentenza che nel ribadire concetti che onestamente avrebbero deposto per un rigetto del ricorso, tout court, punta soprattutto a chiarire che la posizione dei giudici non aveva alcuna intenzione di scalfire l’ autonomia di giudizio delle singole autonomie scolastiche. E che si conclude con alcune valutazioni sul recupero dei debiti e la possibilità di sostenere gli esami di ammissione all’ università prima del conseguimento della maturità, tutt’ altro che irrilevanti.
Scrive il Tribunale, “la stessa particolarità della vicenda qui trattata può consentire al Collegio di esprimere al riguardo qualche epidermica considerazione”. La prima considerazione riguarda il recupero delle carenze risalenti all’ anno precedente; a questo riguardo “il caso in esame rende ben evidente l’ aggravio di studio imposto allo studente che a sua volta deve progredire senza basi per la conoscenza sufficienti nello studio della materia in cui peraltro ha dimostrato l’ esistenza di precedenti carenze e, allo stesso tempo, deve colmare le proprie lacune”. La soluzione? “Non parrebbe pertanto illogico un ripensamento in ordine ad un possibile ripristino nell’ordinamento scolastico vigente nel Trentino dell’istituto del cc.dd. “esami di riparazione” da inderogabilmente svolgersi in settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, in modo da acclarare entro un ben determinato lasso di tempo antecedente all’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico se il discente ha potuto effettivamente recuperare le proprie carenze risalenti all’anno precedente”.
Ma la sentenza affronta anche il tema degli esami di ammissione all’ università svolti prima del conseguimento della maturità, i cosiddetti TOLC. “Il problema della convivenza tra lo studio scolastico e lo studio per la preparazione ai TOLC è grave, non essendo soltanto trentino ma nazionale: e per la sua risoluzione è necessario, rebus sic stantibus, un intervento legislativo statuale che detti in proposito puntuali disposizioni che, necessariamente incidendo sulle stesse autonomie universitarie e scolastiche, coordinino al riguardo la programmazione delle università con quelle delle scuole medie superiori”. In pratica la necessità di stabilire che lo studio per l’ ammissione all’ Università non si accavalli con lo studio per l’ esame di maturità.
Tutto è bene quel che finisce bene? Insomma…
Le considerazioni dei giudici trentini sono in pratica la proposta di riformare in parte il sistema scolastico italiano. Che peraltro risulteranno condivisibili nella loro ragionevolezza, salvo per un punto: che risulta quantomeno bizzarro che una sentenza di un tribunale, seppure su di un caso balzato all’ onore delle cronache, finisca per contenere dei suggerimenti sulle riforme necessarie.
Norberto Gallo, napoletano, insegna Storia e Filosofia nei licei dal 1997. Giornalista, ha collaborato con numerose testate giornalistiche, televisioni e radio locali.
Nel 2002 ha fondato e diretto napolionline.org, testata giornalistica sulla politica napoletana della seconda repubblica. Al suo attivo numerose interviste con i big della politica locale e nazionale: Antonio Di Pietro, Antonio Bassolino, Piero Fassino, Mara Carfagna, Luigi De Magistris, Roberto Fico, Gianni Lettieri e tanti altri.
Sindacalista della scuola, si è occupato di legislazione scolastica, di contrattazione sindacale, di precariato e del quadro delle riforme della scuola nell’ ultimo ventennio