Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile per il personale della scuola, sia esso docente o ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). Questo diritto è costituzionalmente tutelato e la sua determinazione è principalmente riconducibile alle previsioni contenute negli articoli 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007.

 

Numero di giorni di ferie e di festività spettanti

Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore a 3 anni, mentre ha diritto a 32 giorni per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore a 3 anni. Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato.

Il personale assunto a tempo determinato ha diritto a ferie proporzionali al servizio prestato. Per il personale ATA che presta servizio su 5 giorni (c.d. settimana corta) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie.

Periodi in cui è possibile fruire delle ferie

Il personale docente può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Il personale A.T.A., compatibilmente con le esigenze di servizio, può fruire delle ferie durante tutto l’anno scolastico anche frazionandole in più periodi.

Interruzione o sospensione delle ferie

Il dipendente può interrompere il periodo di ferie in caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni, in caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno), o se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio.

Recupero delle ferie non godute

In caso di particolari esigenze di servizio o di malattia che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite nel successivo anno scolastico.

Monetizzazione delle ferie

Per tutto il personale il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

In conclusione

La fruizione delle ferie rappresenta un diritto fondamentale del personale della scuola, tutelato da specifiche normative. È importante che ogni lavoratore sia a conoscenza di queste regolamentazioni per poter godere appieno dei propri diritti.

Iscriviti al mio gruppo whatsapp 👇

🔵 NOI ATA – gruppo Whatsapp per il Confronto, le Notizie, i Concorsi e i Corsi per il personale scolastico ed aspiranti tali😉

https://chat.whatsapp.com/CDbgmOBoZus7j09Ldwpard

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *