sciopero

Tutto confermato per lo sciopero indetto da CGIL e UIL per il 17 novembre, in molte scuole i DS hanno già inviato la circolare con la quale viene chiesto al lavoratore dichiarare la propria volontà di adesione. Giungono in redazione numerose richieste di chiarimento sulla legittimità della richiesta e su cosa si debba (o convenga) rispondere a cui diamo risposta qui sotto.

Va anzitutto chiarito che lo sciopero è un diritto sancito dall’ art. 40 della Costituzione. Tuttavia, nella scuola come in tutti i servizi pubblici essenziali, va esercitato senza ledere gli altri diritti garantiti dalla stessa Costituzione. Per questo motivo, nei “servizi pubblici essenziali”, la libertà di sciopero è soggetta a dei vincoli stabiliti per legge e poi regolati da accordi di natura contrattuale.

A stabilire quali sono i vincoli dello sciopero nella scuola (che è un servizio pubblico essenziale) è la legge n. 146 del 1990 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge) come recepita dall’ “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero” sottoscritto dal’ Aran e dai sindacati rappresentativi di settore il 2 dicembre 2020.

Se nei settori che non rientrano nei servizi pubblici essenziali il lavoratore decide cosa fare senza dare alcuna anticipazione al datore di lavoro (che comunque non potrà sostituirlo nello svolgimento delle sue mansioni), nella scuola è previsto l’ obbligo di tale richiesta a carico del dirigente scolastico.

L’ art. 3, comma 4 dell’ Accordo del 2 dicembre 2020 prevede che: “in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato ancora alcuna decisione al riguardo”.

E’ quindi legittimo (ed anzi obbligatorio) che il DS chieda al personale di manifestare a propria intenzione ed è obbligatorio per il personale rispondere indicando una delle tre scelte possibili; tuttavia la possibilità di comunicare di “non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo” lascia intatto il diritto di scioperare decidendo all’ ultimo momento.

Al riguardo va precisato che, in caso di indecisione, rispondere comunicando di “non aver maturato alcuna decisione al riguardo” è la scelta preferibile, visto che se si comunica l’ adesione o la non adesione allo sciopero non si può poi cambiare idea.

L’ altra domanda ricorrente riguarda la legittimità di modifiche all’ orario di chi non sciopera per l’ assenza degli scioperanti.

Va anzitutto chiarito che anche nella scuola vale il divieto di sostituire il lavoratore che sciopera. Tuttavia nella scuola entra in gioco il problema della sorveglianza da esercitare sugli allievi presenti, generalmente minori. Per questo motivo è legittimo che il DS modifichi l’ orario del personale in servizio per garantire la sorveglianza delle classi scoperte, a patto però che il numero di ore da svolgere sia quello previsto dall’ orario settimanale per il giorno interessato. Non è possibile, in pratica, chiedere lo svolgimento di ore aggiuntive all’ orario previsto né chiedere a chi non è in servizio di recarsi a scuola.

L’ art. 2 comma 5 dell’ Accordo del 2020 prevede che i “dirigenti, senza incidere sull’ esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’ erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro”, fino a programmare la chiusura della scuola quando l’ adesione annunciata sia talmente consistente da non consentire l’ erogazione del servizio.

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