22 luglio 2023: Paola Frassinetti, al quotidiano “La Stampa”: “Rettificheremo nelle prossime settimane i quesiti errati che sono stati segnalati nel dossier che mi è stato inviato”

22 luglio 2023: Paola Frassinetti, al quotidiano “La Stampa”: “Rettificheremo nelle prossime settimane i quesiti errati che sono stati segnalati nel dossier che mi è stato inviato”

Dopo un anno esatto tutto ancora tace

Torno a parlare, alla luce dell’ultima sentenza emessa dalla Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo del Lazio (n. 12203 del 4 giugno 2024, pubblicata dieci giorni dopo), del concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sui posti. comuni e di sostegno, bandito col Decreto Dipartimentale 499/2020 e poi modificato dal Decreto Dipartimentale 23/2021. Il Tar del Lazio, nella sua sentenza, si è espresso ancora una volta a favore del candidato ricorrente su un quesito clamoroso, di cui dirò a breve, dei 50 a risposta multipla (2 punti per ogni risposta giusta) somministrati nel peggior concorso scolastico dell’Italia repubblicana e scientemente pensati per eliminare il maggior numero possibile di concorrenti. Una selezione così stracolma di errori, e offensiva del merito, da avermi a suo tempo indotto, insieme a due amici e colleghi universitari (Michele Cortelazzo e Federico Sanguineti), a lanciare un appello in difesa della scuola sottoscritto da oltre 500 persone, fra cui alcuni dei più avvertiti intellettuali del nostro paese. Parliamo di una prova che ha registrato quesiti, per un po’ tutte le classi di concorso, che avevano dell’incredibile. C’era di tutto, dall’errore materiale a quello sostanziale, dall’ambiguità manifesta (che è tutt’altra cosa da un semplice distrattore) allo strafalcione grammaticale, dalla formulazione assurda alla domanda mal posta (o non pertinente). A non tenere conto dei quiz scopiazzati da svariate fonti più o meno improbabili.
Intanto, per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, secondo quanto contemplato dall’art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell’adeguatezza (Legge del 7 agosto 1990, n. 241), è necessaria l’assoluta «certezza ed univocità della soluzione» (TAR Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà; queste, qualora poi investano più di un caso, possono riflettersi negativamente sull’intera prova da sostenere da parte del candidato, disorientandolo, deconcentrandolo e facendogli sprecare il tempo che avrebbe potuto dedicare alla soluzione degli altri quesiti (cfr. TAR Lombardia, Milano, sezione I, sentenza 29 luglio 2011, n. 2035; TAR Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 30 settembre 2011, n. 4591 e sentenza 28 ottobre 2011, n. 5051). Il Ministro dell’Istruzione (ora dell’Istruzione e del Merito) avrebbe dovuto almeno sentire il dovere di dare un’immediata risposta, ai partecipanti, e potenziali ricorrenti, beffati dalla selezione raffazzonata e iniqua, oltreché intollerabilmente ipernozionistica, consumata ai loro danni. Una risposta che non c’è stata, se non limitatamente ai pochi quesiti di cui si è ammessa l’erroneità, sebbene l’attuale sottosegretaria Paola Frassinetti, in un’intervista rilasciata il 22 luglio 2023 al quotidiano “La Stampa”, avesse testualmente dichiarato sul dossier che le avevo consegnato: «Su alcuni errori si sono già espressi i Tar regionali. Ora tutte le segnalazioni sono alla nostra attenzione. Certo, stiamo parlando di un dossier enorme contenente decine di segnalazioni e perizie. La nostra intenzione è di rimediare procedendo nelle prossime settimane, anche se al momento non posso dare una data sicura, ad un documento conclusivo e generale di rettifica dei quiz errati. Stiamo proseguendo per step, in questo momento l’attenzione è come dicevo sulla formulazione di un documento che sciolga le riserve. Conseguentemente, chi è stato ingiustamente escluso dagli orali potrà veder ritoccato il punteggio. Ora siamo all’analisi del documento».
Abbiamo aspettato un anno: Paola Frassinetti, e con lei ovviamente il ministro Giuseppe Valditara, suo diretto superiore, e chiunque altro al Ministero dell’Istruzione e del Merito potesse far qualcosa, non hanno fatto nulla. È grave, soprattutto, che una Sottosegretaria, in un’intervista giornalistica, faccia una dichiarazione così netta come quella appena riportata senza dare poi il minimo seguito alle sue inequivocabili parole.
La sentenza del Tar del Lazio cui ho fatto cenno all’inizio riguarda uno degli esempi più clamorosi della selezione concorsuale. Howard Gardner, famoso per la sua teoria sulle intelligenze multiple, una celebrità mondiale nel campo della psicologia dell’educazione e della neuropsicologia, è stato chiamato in causa da un quesito, quello di cui parliamo, somministrato ai candidati per la classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze umane). Nel quiz si chiedeva cosa fosse l’intelligenza per lo studioso. Queste le quattro opzioni di risposta, la prima delle quali giusta secondo il MIUR: a) «un insieme di procedure per fare cose, da considerarsi come un “sistema” con proprie regole, operante su basi biologiche e culturali»; b) «un processo di adattamento ottimale (equilibrio tra assimilazione e accomodamento)»; c) «una realtà multidimensionale, non a struttura gerarchica ma a disposizione cubica»; d) «un costrutto teorico che viene misurato dai test sotto forma di QI e in cui giocano due fattori, uno generale e uno specifico». Nessuna delle quattro risposte è giusta, perché nell’opera del neuropsicologo non c’è traccia di una definizione dell’intelligenza che corrisponda a quella proposta dal selezionatore ministeriale: le intelligenze multiple di Gardner sono intelligenze multidimensionali e separate a monte delle quali non c’è nessuna serie di procedure strutturate in un sistema. Alcuni candidati decisero a suo tempo di scrivere a Gardner, il quale confermò (ovviamente) che il quesito era mal formulato e il 3 giugno 2022 inviò una e-mail di precisazione al Ministero. Nessun effetto.
Nella sentenza n. 12203 il Tar del Lazio, nel ribadire i suoi precedenti orientamenti sul quesito (la sentenza n. 15263 del 16 ottobre 2023, e le altre a seguire: nn. 18031, 19078, 19079, 19080), scrive:
il presupposto che introduce il quesito […] risulta erroneo e pertanto allo stesso non può ricondursi alcuna risposta “esatta”. Più precisamente l’incipit del quesito presuppone che il Prof. Gardner abbia elaborato una teoria della “intelligenza”, mentre così non è, dal momento che, come chiarito nella verificazione e dallo stesso studioso in prese di posizione pubbliche depositate in atti, la teoria del predetto si contraddistingue precipuamente per caratterizzare al plurale, e non al singolare, la capacità cognitivo-comportamentale[;] […] nessuna delle varie intelligenze indagate dal Gardner appare potersi considerare alla stregua di un genus cui afferiscono diverse species. Vale altresì notare che pure la risposta indicata dal Ministero come corretta è intrinsecamente erronea, quantomeno per la circostanza che declina (di nuovo) prevalentemente al singolare un pensiero il cui profilo pregnante consiste invece nella individuazione di una molteplicità di elementi autonomi in luogo di un’unica categoria concettuale onnicomprensiva, come appare chiaro dagli stessi titoli di alcune delle opere dello studioso […]. Appare quindi perfettamente quanto affermato nella verificazione in ordine alla circostanza che la risposta ritenuta esatta dal Ministero si compone in realtà solo di alcune locuzioni che, seppure sono state adoperate dallo studioso di cui si è detto, risultano del tutto decontestualizzate nel quesito. Nel predetto contesto non può nemmeno essere ipotizzata la possibilità di considerare comunque corretto il quesito perché le altre risposte sarebbero ancor meno convincenti, in quanto la regola dettata dal bando di concorso non prevede la individuazione della risposta di minore implausibilità ma di verificare quale sia l’unica “esatta”, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche.
Il Tar del Lazio ha dunque messo nero su bianco che siamo di fronte a un caso ormai acclarato di violazione delle regole previste dal bando di selezione, facendo così risaltare, ancora una volta, le pesanti responsabilità che ricadono nella circostanza sul Ministero e sul gruppo di lavoro responsabile della selezione dei quesiti per la classe A018 (il decreto di nomina della Commissione nazionale e delle sottocommissioni per le singole classi di concorso, firmato dall’allora capo dipartimento Stefano Versari, è del 5 maggio 2022/n. 0001074): Adriano Fabris (presidente, Università degli Studi di Pisa); Franco Gallo (dirigente tecnico U.S.R. Lombardia); Carla Guetti (docente comandata del Ministero dell’Istruzione); Maura Striano (Università degli Studi di Napoli Federico II).
Il senso di questo post è che non ho nessuna intenzione di mollare. Gli avvocati Vincenzina Salvatore e Marcello Di Iorio, che non smetterò mai di ringraziare, stanno predisponendo un’istanza di annullamento in autotutela dei quesiti che siano stati oggetto di sentenza favorevole da parte del Tar, a partire ovviamente da quello riguardante Gardner, da sottoporre all’attenzione di Valditara. L’adesione è gratuita, ma se occorrerà sostenere delle spese sarà preventivamente richiesto un contributo che non supererà i 10 euro per partecipante. Chi intende aderire all’iniziativa può contattarmi via cellulare.
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