3 anni di precariato? Hai diritto al risarcimento – intervista all’Avvocato Guido Marone

precariato

Nel mondo della scuola pubblica, i contratti a termine sono una realtà comune per molti docenti e ATA. Tuttavia, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha aperto una nuova prospettiva su questa pratica, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a termine. Questa decisione ha un impatto significativo sui docenti e ATA che hanno stipulato con l’Amministrazione diversi contratti a tempo determinato, pari ad almeno 180 giorni per almeno 3 anni scolastici.

Lo Studio Legale Marone, specializzato nei diritti dei docenti scolastici, ha avviato le adesioni al ricorso innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, finalizzato al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore dei docenti che abbiano prestato servizio in una scuola pubblica.

Oggi, abbiamo il piacere di parlare con l’Avvocato Guido Marone, che ci fornirà una panoramica più dettagliata di questa sentenza e delle sue implicazioni per i docenti. Discuteremo anche del processo di ricorso e di come i docenti e ATA interessati possono avanzare la loro richiesta di risarcimento.

Avvocato Marone, potrebbe spiegare in termini semplici la recente pronuncia della Corte di Cassazione riguardante il diritto al risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione di contratti a termine per i docenti e ATA?

Il ricorso è finalizzato a quantificare il risarcimento del danno subito dall’aspirante docente o ATA che viene individuato in maniera reiterata a svolgere il ruolo di “supplente” su posto vacante e disponibile. I docenti precari che abbiano conseguito plurimi incarichi di supplenza dopo l’attuazione del piano straordinario di assunzioni introdotto dalla L.n. 107/2015, non hanno potuto beneficiare, infatti, sinora di alcun meccanismo semplificato ed automatico di reclutamento che rappresenti una idonea misura volta a compensare il danno patito per l’ingiusta precarizzazione dello status lavorativo e che, quindi, rappresenti effettivamente un canale privilegiato di accesso al pubblico impiego nei termini indicati dalla Corte di Cassazione e dall’ampia giurisprudenza nazionale e comunitaria. Ne deriva che, a fronte del divieto inderogabile di conversione e trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 36, co. 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto espressione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 97 Cost., l’unica forma di tutela che residua per tali docenti è da individuarsi soltanto nel risarcimento del danno secondo i criteri già formulati da un costante e consolidato orientamento della Suprema Corte, da ultimo confermato anche per i docenti di religione per i quali, appunto, non è stata mai prevista una procedura di stabilizzazione del rapporto lavorativo;

Quali sono i criteri che determinano l’ammontare del risarcimento, che varia dalle 2,5 alle 12 mensilità, per i docenti e ATA che hanno subito l’illegittima reiterazione di contratti a termine?

La quantificazione del danno risarcibile è commisurata al numero dei contratti a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze annuali (al 30 giugno o al 31 agosto) che l’aspirante ATA o docente abilitato ha stipulato con l’Amministrazione Scolastica. L’utilizzo abusivo dei contratti di supplenza deve superare la soglia minima di 36 mesi (tre anni) su posto vacante e disponibile al fine di dimostrare che l’utilizzo di detto strumento contrattuale non è determinato da fattori temporanei ed occasionali come ad esempio l’assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;

Potrebbe fornire un esempio di come il suo studio legale ha gestito un caso simile in passato e quali sono stati i risultati?

Lo Studio legale Marone ha patrocinato numerosi giudizi nell’interesse dei ricorrenti destinatari di diversi contratti annuali, che di anno in anno si vedevano assegnati al medesimo istituto e/o sul medesimo posto e classe di insegnamento; grazie al ricorso, tuttavia, i ricorrenti, adeguatamente informati, hanno ottenuto un provvedimento di riconoscimento del diritto al risarcimento per l’ingiusta reiterazione degli incarichi;

Quali sono le possibili conseguenze per l’Amministrazione che ha stipulato diversi contratti a tempo determinato con un ATA o docente, pari ad almeno 180 giorni per almeno 3 anni scolastici?

Attraverso la reiterazione dei contratti a termine, nella misura minima di 3 annualità di servizio, l’Amministrazione rischia di vedersi condannata al pagamento di una somma minima pari a una mensilità ogni 12 mesi di abusiva reiterazione (oltre il trentaseiesimo mese), considerato il limite minimo di 2,5 mensilità fino a 12 mensilità;

Infine, potrebbe spiegare come un ATA o docente che ha prestato servizio per diverse annualità può avanzare ricorso innanzi al Tribunale ordinario e quali sono i passaggi chiave di questo processo?

Per avanzare ricorso occorre fornire copia di tutti i contratti annuali stipulati alle dipendenze dell’Amministrazione al fine di provare l’illegittima reiterazione degli incarichi e, previa sottoscrizione del mandato, verrà presentato ricorso innanzi al Tribunale territorialmente competente che deciderà con sentenza nel termine mediamente pari a 12/18 mesi dall’iscrizione a ruolo.


Per presentare ricorso basta compilare il form al seguente link così da ricevere tutte le informazioni utili sulla questione: https://www.leggescuola.it/ricorsi/ricorso-risarcimento-per-reiterazione-dei-contratti-a-termine-personale-docente/

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