Se gli articoli “63 e 64 del C.C.N.L. di categoria” del comparto Istruzione “pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.), non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente”: a scriverlo è stato Tribunale di Roma, III sezione Lavoro, nel condannare l’amministrazione scolastica ad assegnare 2.500 euro ad una insegnante a cui era stata negata la Carta del docente per cinque anni scolastici consecutivi, dal 2017 al 2022, e che nel frattempo ha vinto due concorsi pubblici “e, per l’effetto” è “stata inserita nelle relative graduatorie di merito utilizzabili per le prossime assunzioni a tempo indeterminato”.
Non si comprende, ha in sostanza spiegato il giudice la scorsa settimana ricordando le posizioni favorevoli espresse nel 2022 anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.1842/2022 e dalla Corte di giustizia europea, con un’Ordinanza esemplare, i motivi della mancata totale equiparazione del lavoro svolto dal personale docente supplente rispetto a quello immesso in ruolo: premesso questo, ha concluso il Tribunale di Roma, l’amministrazione scolastica deve adottare le modalità per adottare “ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, consiglia “, alla luce delle migliaia di sentenze sulla Carta del docente ai precari dello stesso tenore di presentare il ricorso gratuito con il giovane sindacato: oltre 10 mila supplenti ed ex precari hanno avuto o si apprestano ad avere soddisfazione, recuperando l’intera somma. Anche perché, dopo la decisione della Cassazione di estenderne il beneficio anche ai supplenti con scadenza del contratto al 30 giugno, ve ne sono almeno altri 150 mila potenziali pronti a fare altrettanto. Ha fatto male il Governo ad aprire, con la Legge 103 del 10 agosto 2023, solo ai supplenti annuali con scadenza contrattuale 31 agosto. La tendenza dei giudici è ormai sempre più spesso quella di estendere il bonus da 500 euro annui a chi ha svolto almeno 150 giorni di supplenza in un anno scolastico“.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI ROMA
“Definitivamente pronunciando e ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L.n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, e per l’effetto dichiara il diritto della stessa ad ottenere dal Ministero convenuto l’immediata attivazione della predetta carta elettronica;
2) respinge nel resto il ricorso;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori, Avv.ti Salvatore Russo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari, e che liquida nella misura di € 2.059,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.