Durante le vacanze natalizie, il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) delle scuole italiane deve rimanere in servizio, a differenza del personale docente. Questo obbligo è soggetto a richiesta e autorizzazione delle ferie da parte del Dirigente Scolastico (DS).
Indice
FERIE
Le ferie, secondo l’articolo 13 del CCNL/2007, sono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di ferie maturato è proporzionale ai dodicesimi di servizio prestato, e le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie.
Il personale ATA può fruire almeno 15 giorni consecutivi di ferie nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto.
Le ferie non godute per malattia, esigenze di servizio o motivi personali possono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo.
Le ferie possono essere interrotte per esigenze di servizio. In questo caso, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, all’indennità di missione per la durata dei due viaggi, e al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godute.
Part-Time
Per il personale part-time, le tipologie possono essere orizzontale (riduzione delle ore di servizio giornaliere, senza diminuire i giorni di servizio settimanali) o verticale (riduzione di un certo numero di giorni, proporzionato alle giornate annuali lavorative). Nel caso di part-time orizzontale, non è prevista la riduzione del periodo di ferie. Durante l’anno scolastico, le festività soppresse (art. 14 CCNL/2007) sono quattro e se ne maturano una ogni tre mesi di servizio. Non sono cumulabili né possono essere monetizzate, quindi devono essere fruite esclusivamente durante l’anno scolastico in corso.
Permessi Brevi
I permessi brevi per motivi personali non possono superare la durata delle 36 ore durante l’anno scolastico. Il dipendente deve recuperare le ore di permesso entro i due mesi lavorativi dalla data di fruizione.
Per il personale a tempo determinato, le ferie sono proporzionali alla durata del servizio prestato. L’utilizzo delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatorio.
Ferie non godute e monetizzazione
La monetizzazione delle ferie non godute è regolata dalla Legge di Stabilità 2013, che modifica parzialmente quanto disposto dalla Legge 315/2012 Spending Review.
In particolare, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale scolastico a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Come calcolare le ferie
Il numero di giorni di ferie per il personale a tempo determinato, sia docente che ATA, viene calcolato in base alla durata del contratto e all’anzianità di servizio. Secondo l’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), le ferie sono proporzionali al servizio prestato.
Per il personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni, il diritto è di 30 giorni lavorativi all’anno, mentre per chi ha più di tre anni di servizio, il diritto sale a 32 giorni lavorativi all’anno.
Per calcolare il numero di giorni di ferie per il personale a tempo determinato, si utilizza la seguente formula:
Dove i giorni di servizio sono i giorni inclusi nel contratto. Ad esempio, se un docente ha svolto una supplenza di 180 giorni in un anno scolastico, avrà diritto a:
Se il risultato è un numero con decimali, si arrotonda alla cifra inferiore se la prima cifra decimale è 4 o inferiore, ed alla cifra superiore se la prima cifra decimale è 5 o superiore.
È importante notare che le ferie non si riducono a seguito di assenze retribuite per intero o in modo parziale, come congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio, e malattie retribuite al 90% o al 50%. Tuttavia, le ferie si riducono per le aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio.