Sulla Carta del docente ai precari i giudici del lavoro non hanno più alcun dubbio: devono essere “disapplicati l’art. 1 commi 121, 122, e 123 della Legge n. 107/2015, l’art. 3 del DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l’assegnazione della “Carta elettronica” ai soli docenti a tempo indeterminato”. A scriverlo è stato anche il Tribunale di Padova che qualche giorno fa ha accordato la richiesta di assegnare i 1.000 euro negati ad un’insegnante che ha svolto delle supplenze tra il 2021 e il corrente anno scolastico. La docente, che aveva presentato ricorso gratuito all’Anief ed è stata assistista dai suoi legali, ha avuto quindi giustizia, come gli oltre 15 mila insegnanti che hanno chiesto e ottenuto la stessa cosa sempre attraverso l’opera del giovane sindacato autonomo. Determinanti, ai fini della decisione del giudice del lavoro, sono state ancora una volta determinanti le nette posizioni assunte dal il Consiglio di Stato, sez. VII, che con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 della Costituzione, come pure l’Ordinanza della Corte di Giustizia europea in risposta alla causa C-450/2021.
“Sulla bilancia delle decisioni dei giudici – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – pesa tantissimo anche la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che esattamente un mese fa si è espressa in a favore dell’assegnazione del bonus annuale ai precari assunti anche sino alla fine di ogni anno scolastico. È chiaro che fino a quando non interverrà il legislatore, per ottenere i 500 euro l’anno bisognerà continuare a produrre ricorsi gratuiti, avvalendoci dell’assistenza dei nostri legali con le possibilità di riuscita sempre maggiori”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
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– accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 per ciascun anno scolastico 2021/22 e 2022/23;
– condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a 500,00 per ciascun anno scolastico 2021/22 e 2022/23;
– condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.100,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Padova, 21.11.2023