“Ciao Doriana, volevo chiederti ma per chi è già di ruolo su primaria sostegno e prende il ruolo da concorso straordinario sempre su primaria sostegno per rientrare in provincia è vero che il servizio svolto in ruolo è valutato come pre-ruolo?”
Il nuovo ciclo di tendenza tra gli insegnanti fuori sede è improvvisarsi nuovamente precari. Molto spesso l’evoluzione dell’insegnante precario e una stabilizzazione fuori la propria provincia di residenza, i motivi che pongono le basi di queste scelte sono molteplici e spesse sopraggiungono in maniera non proprio consapevole del candidato. Il dato di fatto a questa condizione è dato da un’immobilizzazione oggettiva dell’insegnante nella sede e/o nella provincia di titolarità. I dati prodotti da fonti ministeriali riportano la stima di ben 91000 domande di mobilità territoriale per la quale è previsto solo il 25% dei posti delle effettive disponibilità se il movimento è di carattere interprovinciale, altre criticità sono strettamente connesse al fenomeno dei docenti fuori sede, i cosiddetti “immobilizzati”, che rallentano il flusso dei trasferimenti interprovinciali ma ad oggi sono mancati provvedimenti ad hoc per arginare questo problema che interessa una platea sempre più estesa. D’altro canto i docenti hanno trovato un rimedio palliativo al problema, quello di rimettersi in gioco come precari ripercorrendo spesso i rischi della prima assunzione a tempo indeterminato, aderendo ai concorsi straordinari.
Cosa comporta per un docente di ruolo assumere una nuova nomina?
In primis il lavoratore interrompe le proprie funzioni per decisione unilaterale. In condizioni ordinarie questo atto non ha bisogno di essere motivato e va effettuato rispettando un termine di preavviso determinato dai contratti collettivi nazionali ma le dimissioni decorreranno solo dal 1° settembre dell’anno successivo. Nel caso di nuova nomina, da graduatorie di merito, alla cessazione lavorativa subentra il nuovo contratto a tempo indeterminato a decorrere dal primo settembre successivo. Sebbene non dia discontinuità lavorativa per l’insegnante fuori sede e fuori regione apporta l’azzeramento di alcuni diritti acquisiti solo in riferimento ai vincoli di permanenza su cattedra specifica e sede:
a) Vincolo quinquennale su cattedra di sostegno
b) Vincolo triennale su sede, secondo le nuove disposizioni art. 58, comma 2, lettera f, del Decreto Sostegni bis
Invariata la retribuzione. Sebbene gli anni di ruolo passano giuridicamente nello status di pre-ruolo il candidato non è tenuto a ripresentare l’istanza di ricostruzione di carriera, valutazione prevista solo per il personale che si appresta in assoluto alla prima nomina ai sensi della Legge 107, all’art. 1, comma 209, che recita:
“Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera […]”
Non è prevista la valutazione dell’idoneità all’insegnamento, il cosiddetto anno di prova, né per il caso del docente che ci ha scritto che lascia il vecchio ruolo per la medesima cattedra di concorso: primaria sostegno, né per la materia affine su posto comune.
Ricordiamo che ai fini del punteggio non sussiste variazione tra servizio svolto in ruolo da quello pre-ruolo in sede di mobilità territoriale sulla base del CCNI 2019/22, nel caso il docente rientri nelle deroghe ai vincoli di permanenza su sede, sussiste invece la variazione del punteggio sulla base del Contratto collettivo nazionale integrativo del 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 con riferimento all’Allegato 2 della Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo, qualora il docente si dovesse trovare nella condizione di dover chiedere mobilità annuale per l’a. s. 2022/2023 nonostante i vincoli di permanenza su sede, il vincolo su cattedra di sostegno non è derogabile per nessun motivo.