Il governo sta pensando a un rinvio dell’invio delle multe di 100 euro per gli ultra 50enni e per il personale scolastico non in regola con gli obblighi vaccinali sul Covid: la conferma della notizia circolata alcuni giorni fa, quando si è parlato addirittura della notifica per raccomandata di un milione di multe, è arrivata da Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. L’esponente di Fratelli d’Italia ha spiegato che al ministero “l’ipotesi sul tavolo è quella di rinviare l’invio delle sanzioni”.
“L’obbligo vaccinale voluto dai governi che si sono alternati in questi anni di Covid – dichiara oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ha discriminato un alto numero di cittadini e dipendenti, perché ha violato diversi articoli della Costituzione a partire dall’1 e 2. Il forte dubbio è stato espresso anche dalla stessa Corte Costituzionale, che oltre a dare parere favorevole alle sentenze n. 101 e 202 del Tribunale di Brescia, ha portata alcuni ordini professionali a revocare le sospensioni precedentemente decretate. Sta quindi prendendo una decisione saggia l’attuale Esecutivo, intenzionato a bloccare l’invio delle previste multe. Rimaniamo convinti che Governo dovrà rivedere la decisione dell’invio di multe illegittime ai non vaccinati, come pure cancellare l’obbligo ancora vigente per i lavoratori che operano in ambito sanitario. Sempre tenendo conto che tra un mese la Consulta si esprimerà in modo compiuto”.
Il sindacato Anief rimane l’unico tra le sigle rappresentative dei lavoratori della scuola a denunciare le scelte politiche che non hanno tutelato la salute dei lavoratori e che ne hanno compresso diritti inalienabili: l’iter giudiziario è ancora da riparare nei tribunali grazie ai ricorsi patrocinati sempre da Anief.
A CHI DOVREBBE APPLICARSI LA SANZIONE DA 100 EURO
“La sanzione da 100 euro – scrive oggi Orizzonte Scuola – si applica agli ultracinquantenni che dall’8 gennaio scorso fino al 15 giugno non si erano vaccinati, ma anche a medici e operatori sanitari, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, o ancora al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori che, sempre alla data del 15 giugno 2022, non avevano iniziato il ciclo vaccinale primario, che non avevano ancora effettuato la seconda dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal ministero della Salute o che non avevano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale (dose booster) entro i termini di validità del green pass”.
PERCHÉ LA SANZIONE?
La sanzione da 100 euro, introdotta dal governo Draghi, si applica agli ultracinquantenni che dall’8 gennaio scorso fino al 15 giugno non si erano vaccinati, ma anche a medici e operatori sanitari, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, o ancora al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori che, sempre alla data del 15 giugno 2022, non avevano iniziato il ciclo vaccinale primario, che non avevano ancora effettuato la seconda dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal ministero della Salute o che non avevano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale (dose booster) entro i termini di validità del green pass.
LE ORDINANZE PUBBLICATE
Il dispositivo della Corte Costituzionale ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, dell’art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 nella parte in cui nel prevedere che «Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati» esclude in favore del personale di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 4-ter citata disposizione, nel periodo di disposta sospensione, l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità,
di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell’art. 2 della Costituzione”.