Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.54
29 Dicembre 2021


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

1) alberghi e strutture ricettive;
2) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
3) sagre e fiere;
4) centri congressi;
5) servizi di ristorazione all’aperto;
6) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
7) piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
8) centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
9) il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

QUARANTENE
Il decreto prevede che
1) la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (non si applica quindi ai vaccinati con due dosi ) o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo ( terza dose ).
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
2) Chi è nell’intervallo tra seconda e terza dose dovrà comunque fermarsi per 5 giorni e poi avere un tampone (erano 7 i giorni) negativo rapido o molecolare.
3) Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
4) Nessuno sconto invece sulla quarantena dei non vaccinati a contatto con un positivo: 10 giorni più tampone negativo o 14 giorni senza bisogno di tampone.

CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Prezzo calmierato per mascherine Ffp2

Intesa invece per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2: una proposta condivisa nell’esecutivo della quale ora sarà incaricata la struttura commissariale, che dovrebbe stipulare apposite convenzioni con le farmacie.

Scartata l’ipotesi di Super Green pass per i lavoratori

Slitta invece al prossimo Cdm l’ipotesi dell’estensione del Super pass a tutti i lavoratori.

SCUOLE
Il Ministro assicura il rientro il 10 gennaio in presenza dopo uno screening allargato degli studenti. Questa però non è una certezza.

“Con Omicron stiamo andando verso l’endemia”, dice il sottosegretario alla salute

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