DECRETO AIUTI TER – Norme attuazione Pnrr, il Governo ha soldi per tutti ma non per la scuola pubblica

DECRETO AIUTI TER – Norme attuazione Pnrr, il Governo ha soldi per tutti ma non per la scuola pubblica

Le novità sono state previste oggi dal consiglio dei ministri, che ha approvato all’unanimità il decreto Aiuti ter prevedendo nuovi sostegni per famiglie e imprese. “Il Governo stanzia risorse per le scuole paritarie per gestire l’emergenza energetica, per regioni ed enti locali, per il terzo settore e patronati, per cinema e piscine ma dimentica ancora una volta la scuola pubblica”, denuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Secondo il sindacalista, a favore dell’Istruzione “si prevede sul PNRR soltanto l’approvazione di regolamenti e linee guida per la riforma degli istituti tecnici e professionali. Anief ancora una volta si dichiara pronta a segnalare emendamenti al nuovo Parlamento per l’approvazione di modifiche urgenti per l’assunzione dei precari e la conferma di un organico aggiuntivo, in attesa della prossima legge di bilancio. Nel frattempo, il sindacato entra in mobilitazione”.

Le modifiche approvate in queste ore al Decreto Aiuti ter prevedono un assegno una tantum di 150 euro per i dipendenti pubblici anche della scuola con una retribuzione imponibile nel mese di novembre non superiore a 1.538 euro, per pensionati e autonomi con un reddito non superiore ai 20 mila euro. Nella bozza del testo approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi, niente organico aggiuntivo per la scuola, purtroppo, nonostante un preciso impegno assunto ieri dal Governo nel decreto Aiuti bis approvato alla Camera (a meno di un ripensamento prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e niente norme di correzione sulla gestione del precariato a seguito delle nuove 43 mila vacanti non assegnate in ruolo quest’anno, della cattiva gestione dell’ultimo concorso ordinario e straordinario e delle nomine delle supplenze da GPS avvenute al buio e con un algoritmo ancora una volta sbagliato.

“Probabilmente – commenta Marcello Pacifico, leader dell’Anief – questo è l’ultimo atto del Governo sulla scuola, avvenuto come da abitudine, ancora una volta senza un confronto con le parti sociali e senza un ascolto e una coscienza dei seri e veri problemi della stessa scuola pubblica frequentata da oltre 7 milioni di alunni. Anief, a questo punto, è pronta a proclamare lo sciopero e una serie di assemblee sindacali. Il nostro obiettivo è quello di porre finalmente nella prossima legislatura la scuola al centro dell’azione del legislatore, al fine di affrontare tutte quelle azioni segnalate nel Manifesto Anief del 25 settembre e nel Manifesto Ata con l’obiettivo ultimo di di favorire il progetto che porti ad una scuola giusta, equa e solidale”, conclude il sindacalista.

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA NAZIONALE, PRODUTTIVITA’ DELLE IMPRESE, POLITICHE SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

SEZIONE III -Misure PNRR in materia di istruzione

ART.

(Misure per la riforma degli istituti tecnici)

  1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale, Industria 4.0, in un’ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale
  2. I regolamenti di cui al precedente comma 1 sono adottati secondo le modalità stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell’adeguamento dell’offerta formativa nonché nel rispetto dei seguenti criteri:

ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a: 1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l’innovazione; 2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e l’incremento degli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell’ambito dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell’istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all’accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

previsione di specifici strumenti e meccanismi premiali volti al riconoscimento presso le università di crediti formativi maturati nell’ambito dei tirocini curricolari svolti dagli studenti frequentanti la classe terminale degli istituti tecnici, al fine di accelerare il conseguimento del titolo di laurea ad orientamento professionale, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell’ambito delle attività previste ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati “Patti educativi 4.0”, per l’integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalità di conclusione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

previsione, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa regionale, dell’erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell’utenza e del territorio;

previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell’istruzione in coerenza con gli obiettivi dell’Unione Europea in materia di istruzione e formazione professionale.

  1. Gli studenti che abbiano completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che abbiano completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
  3. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell’istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
  4. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART.

(Misure per la riforma degli istituti professionali)

  1. Al decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché di favorire la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
  3. b) all’articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall’Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un’ottica di promozione e sviluppo dell’innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate  dal Piano nazionale “Industria 4.0” e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).»;

  1. c) all’articolo 8, al comma 2 dopo le parole «nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti «e di linee guida adottate dal Ministero dell’istruzione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;
  2. d) all’Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «nonché, in coerenza con la Missione 1 – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, Investimento 1 “Transizione 4.0” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
  3. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Sono definite, con linee guida, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione in coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

ART.

(Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale)

  1. Nell’ambito dell’attuazione della Misura 4C1 del PNRR «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università – Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell’offerta formativa territoriale e nell’acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell’istruzione l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.
  2. L’Osservatorio è composto da quindici esperti dell’istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione. I componenti dell’Osservatorio, sono individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L’incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta.
  3. L’Osservatorio può proporre al Ministro dell’istruzione l’aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l’efficacia dell’insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell’adeguamento dell’offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l’utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l’area territoriale del curricolo.
  4. L’Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all’articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.
  5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell’Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l’articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell’analisi dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.
  6. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

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