Diplomati magistrale: una storia lunga una vita

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Image of a girl with a smartphone in hands. She presses on the certificate (diploma) icon. Concept of online education.

E’ una storia lunga una vita quella dei Diplomati Magistrale, e che da decenni porta avanti faide e incomprensioni.

C’è chi ritiene che i DM dovrebbero avere almeno “pudore” se non l’onestà intellettuale nelle dichiarazioni che fanno, affermando della categoria che si tratti di gente che non sa neppure quello che dice: questo filone di pensiero afferma che questi docenti hanno arricchito un sindacato (in particolare, proprio uno solo) e gli avvocati di diritto scolastico, credendo che si potesse entrare in ruolo per mezzo di un ricorso, semplicemente pagando, senza un concorso o una procedura comunque concorsuale e che la richiesta di “sanatoria”, nel paese europeo per eccellenza con il maggior numero di ricorsi per vie legale, sia solo una mezzo spicciolo per non dimostrare il proprio valore.
È il punto di vista di chi ritiene che i DM, per anni, abbiano impedito di transitare in ruolo o di insegnare a chi aveva invece il diritto di essere in GAE, e che ritiene la questione “una vergogna italiana” a cui per pudore non si dovrebbe più dar voce, soprattutto oggi che la categoria è stata ormai “scaricata da tutti”, anche da chi si è arricchito grazie a loro.

 

In realtà, è del tutto oggettivo ritenere che i DM abbiano subìto una lesione concreta dei loro diritti a causa del malsano connubio tra interessi economici, politica e sindacati, MA che questi diritti oggi siano ormai caduti in prescrizione.

 

Tutto inizia nel 1990, con la legge di riforma degli ordinamenti universitari: il Diploma magistrale, fino a quel momento unico titolo di studio esistente e abilitante alla professione di docente, deve venire “superato” per permettere agli aspiranti insegnanti una preparazione maggiormente al passo con i tempi.
Con successiva legge del 1997,  il Ministero pianifica i tempi per il passaggio effettivo alla nuova normativa, definendo all’art.2 il permanere del valore legale e abilitante dei titoli di studio emessi entro l’anno scolastico 2001/2002 sia per l’accesso alla professione che per l’accesso ai concorsi di reclutamento.
In particolare, secondo l’articolo in questione, solo alla scuola magistrale triennale risulta necessitare l’abilitazione concorsuale per poter essere riconosciuto titolo “abilitante”: ed è in questo specifico punto che si incardinano i problemi per la categoria.

 

Piccola parentesi normativa: nel 1989 viene istituito il cosiddetto “doppio canale di reclutamento” che prevede la possibilità di entrare di ruolo attraverso due distinti percorsi che si contendono al 50% i posti disponibili, le graduatorie concorsuali e la Graduatorie Permanenti
Legge 417/89 art. 2 comma 10: Per l’ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

  1. a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;
  2. b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall’altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

Quando nella legge di bilancio 2006 si configura la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie Ad Esaurimento, si decide di far confluire tutti i docenti nelle nuove GAE ma i giovani Diplomati Magistrali, che per l’età non hanno potuto partecipare al concorso del 1999, vengono inspiegabilmente esclusi: sono abilitati a prescindere (ad esclusione dei triennalisti della Scuola Magistrale), quasi tutti hanno anche il servizio precedentemente richiesto per la presenza in GP e, se non posseggono anche una ulteriore abilitazione concorsuale -a loro non richiesta-, è a causa del fatto che dopo il 1999 non sono più stati banditi concorsi ordinari. Eppure, le loro domande di iscrizione vengono rifiutate.
E’ in questo frangente che ai DM viene comunicato che una direttiva ministeriale impone alle segreterie di non accettare le loro iscrizioni, affermando che il loro titolo non sia abilitante e che, in ogni caso, essendo passati quasi dieci anni dalla norma che avviava il corso universitario di Scienze della Formazione Primaria, non ha più senso riconoscere valido il titolo di scuola superiore.
I docenti si rivolgono ai sindacati, ma non vengono supportati, mettendo loro sul piatto la legge 97/2004 e dando una errata interpretazione dell’art.2 comma 1, che invece si riferisce alle abilitazioni sul sostegno didattico.
I DM protestano e attivano procedure legali che vedono la conclusione nel 2014, con un DPR che afferma una volta per tutte il valore legale ed abilitante del titolo di studio.
Questa volta, i sindacati non si fanno scappare l’occasione: è l’avvio dei ricorsi di massa per richiedere l’inserimento nelle GAE.
Molti giudici danno seguito alla richiesta, alcuni invece chiedono indicazioni alla politica e al Consiglio di Stato.
Dopo 20 anni dalla riforma dei titoli di studio, il Consiglio di Stato nel 2017 emette una sentenza incredibile: il titolo di studio abilitante non è abbastanza abilitante, per i DM si richiede la doppia abilitazione, il titolo insieme al superamento del concorso, in una interpretazione del tutto arbitraria del valore dei titolo stesso.
A nessun’altro titolo di studio, infatti, è richiesto di essere rinforzato da una ulteriore abilitazione, ma è evidente che i DM sono figli di un dio minore.

Come un castello di carte che crolla, tutti i Diplomati vengono esclusi dalle GAE in cui erano presenti “con riserva”, ad esclusione di colori i cui ricorsi sono già passati in giudicato, e con retroattività, anche rispetto ai tanti che nel frattempo sono già entrati di ruolo e hanno magari già superato positivamente l’anno di prova.
In realtà, c’è un cavillo che non è stato mai preso in considerazione e che mostra tutta la questione da un punto di vista completamente diverso: anche i diritti cadono in prescrizione.
Che i DM avessero diritto di essere immessi nelle GAE nel 2006 è innegabile, e non si spiega il senso logico della loro esclusione: il problema è che la lotta di diritto amministrativo portata avanti dal 2014 è stata terribilmente fuori tempo massimo.
Quando, nel 2014, si è ottenuta la definitiva affermazione del valore legale del titolo, si sarebbe dovuta realizzare una lotta dal punto di vista politico ed etico, che mirasse a ristorare i 50.000 Diplomati dalle lesioni umanamente ricevute, piuttosto che procedere ancora per vie legali, perché le tempistiche erano già spirate. All’epoca, tutti i politici intrapresero rapporti e colloqui con i DM e i loro rappresentanti, ma nessuno riuscì a smuovere un Parlamento per il quale la questione non era abbastanza importante.

Ad oggi, ci sono ancora DM che, una volta perduto il ruolo “con riserva”, sperano nella presa di coscienza della compagine politica di turno, affermando con rabbia che non intendono sostenere una selezione concorsuale dopo tutti gli anni di servizio resi e la conferma in ruolo di valore abilitante quanto un concorso: la loro rabbia è assolutamente giustificata.   

2 Comments

  1. Giorgetta

    Buongiorno sono Pulino Giorgetta, docente precaria infanzia e primaria(ho lavorato per 4 anni dal 2018 al 2022 a Parma ma sono siciliana)sono in GPS 1 fascia a Ragusa ,con titolo magistrale ante 2001 ,
    CHIEDO c’è possibilità di entrare di ruolo oltre al concorso? Oppure di inserirmi in Gae?
    Mi domando dove ho più possibilità, visto che sono disposta a trasferirmi?
    Grazie.
    Cordiali saluti.

    • Stella

      No, Giorgetta. Le possibilità di ruolo passano tutte attraverso i Concorsi. Il prossimo dovrebbe essere indetto nel corso dell’anno scolastico entrante.
      Le GAE, ovviamente, come ha letto nell’articolo, sono chiuse dal 2006 e tutti gli inseriti tramite ricorso pian piano vengono espulsi.
      Le maggiori possibilità di lavoro, come sempre, sono nel nord: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna. Però per avere un’idea chiara basterà controllare quante cattedre resteranno vuote quest’anno dalle immissioni in ruolo…

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