Diritto d’autore a scuola: storia del prof canadese che vendeva disegni degli alunni sul web

Diritto d’autore a scuola: storia del prof canadese che vendeva disegni degli alunni sul web

È una breve storia quella del prof canadese che vendeva sul web i disegni dei suoi alunni delle medie, perché adesso si è conclusa con la denuncia da parte dei genitori, che hanno scoperto il business avviato dall’uomo senza la loro autorizzazione e richiesto un risarcimento di 350.000 dollari. La vicenda, riportata da The Guardian, è iniziata quando gli alunni della scuola Westwood di Montreal hanno trovato in vendita sul sito web dell’insegnante i loro disegni realizzati in classe, in copia o stampati su oggetti come tazze e cover di cellulari. I disegni, denominati dal docente “Creepy Portrait” (in inglese “ritratti inquietanti”), venivano venduti fra gli 80 e i 151 dollari l’uno, le cover degli smartphone con impressa l’immagine dei dipinti 35 dollari, mentre le magliette “brandizzate” 41. Il docente ha anche avuto la brillante idea di indicare ogni pezzo con il nome dell’alunno autore dell’opera, ad esempio “Julia’s Creepy Portrait”.
Al momento non si conosce la linea difensiva dell’uomo ma il caso è uno spunto interessante per chiedersi come funziona il diritto d’autore in Italia, in ambito scolastico.
Di per sé il diritto d’autore, la cui definizione si trova all’art.2575 c.c., è un campo minato, dovendo di volta in volta distinguere, tanto per cominciare, fra il diritto patrimoniale d’autore e il diritto morale d’autore. Al primo si può ovviare attraverso liberatorie ed accordi preventivi fra l’autore dell’opera ed il suo utilizzatore, che non sono necessariamente lo stesso soggetto, in assenza dei quali possono esercitare il diritto patrimoniale sulle opere dell’autore anche gli eredi fino a 70 dopo la sua morte. Il diritto morale d’autore (proprietà intellettuale) invece è inalienabile, il che significa che la paternità dell’opera resterà per sempre del suo autore, che dovrà pertanto essere individuato e riconosciuto ovunque come tale. In Italia, fermo restando questi due presupposti generali, il diritto d’autore viene regolato anche in ambito scolastico, in base al decreto 28 agosto 2018, n.129 il quale, all’art.36, si occupa proprio delle opere dell’ingegno realizzate a scuola.  L’impianto normativo vede l’articolo diviso in 5 commi che, in buona sostanza, stabiliscono che tutto ciò che viene creato a scuola appartiene alla scuola (co.1), fatta eccezione proprio per il diritto morale d’autore, ovvero la paternità dell’opera, che invece rimane all’autore (co.2). È interessante notare inoltre, che sia compito del Dirigente scolastico e del Consiglio d’Istituto affievolire i diritti dell’autore a favore di un diritto dell’istituzione scolastica a disporre dell’opera (co.3). Solitamente ciò avviene con l’ausilio di liberatorie o informative da sottoporre alle famiglie al momento dell’iscrizione o anche nel corso dell’anno scolastico, quando si presenti la circostanza. Pertanto, una volta ottenute le liberatorie, la scuola può pubblicare o anche utilizzare a scopi di lucro le opere (co.4) tuttavia eventuali guadagni dovranno comunque essere divisi al 50% con l’autore (co.5). Ne deriva che nessun docente può disporre liberamente del disegno o di qualunque altra opera d’ingegno di un suo alunno nemmeno per scopi didattici (si pensi ad un docente che desideri utilizzare un disegno, una poesia, una canzone o un racconto di un suo alunno in classe per includerlo in una unità didattica), ed anche la pubblicazione sul sito della scuola può essere decisa dal Consiglio d’istituto e dal Dirigente scolastico sempre previa autorizzazione dell’autore.
Di seguito, per chi desidera approfondirne la lettura, la versione integrale dell’art. 36 del decreto 28 agosto 2018, n.129 sulle opere dell’ingegno realizzate a scuola.

1. Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche,    curricolari    e non    curricolari   , rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all’istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.

3. Il dirigente dell’istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell’istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d’istituto.

4. Lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio d’istituto. Qualora l’autore o uno dei coautori dell’opera abbiano invitato il Consiglio d’istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l’autore o il coautore che ha effettuato l’invito può autonomamente intraprendere tali attività.

 5. All’istituzioni scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera. La parte restante compete all’autore o ai coautori.

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