Indice
Introduzione
Gli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dovranno prestare particolare attenzione all’articolo 8 della nuova bozza dell’Ordinanza ministeriale che regolamenta l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/26. Questo articolo è interamente dedicato alla valutazione dei titoli e rappresenta un aspetto fondamentale per la candidatura. La valutazione dei titoli sarà utilizzata per la graduatoria dei partecipanti di prima e seconda fascia, basandosi sul possesso dei titoli stessi. È pertanto importante comprendere le modalità e i criteri di valutazione al fine di presentare una domanda in linea con le richieste del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
- e) prima fascia ITP, allegato A/5
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7
- h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.
Titoli e servizi da dichiarare all’interno della domanda
Dichiarazione dei titoli
Ogni aspirante deve dichiarare all’interno della domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre certificazioni. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni per i titoli di studio conseguiti all’estero, per i quali è necessario non solo dichiararli ma anche presentarli. Allo stesso modo, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera, pena l’esclusione dalla valutazione.
Titoli di studio conseguiti in Italia
I titoli di studio conseguiti in Italia devono essere dichiarati all’interno della domanda. Non è necessario produrre ulteriori documenti o certificazioni, ma è importante assicurarsi di dichiarare correttamente tutti i titoli di studio ottenuti nel territorio italiano. Questi titoli saranno valutati nel processo di selezione.
Titoli di studio conseguiti all’estero
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere dichiarati all’interno della domanda e presentati come documentazione aggiuntiva. Oltre alla dichiarazione, è necessario fornire copie dei certificati, diplomi o altre documentazioni rilevanti che attestino il possesso di tali titoli di studio. Questa documentazione sarà valutata in base al suo valore e alla sua rilevanza per il processo di selezione.
Dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera
Per i titoli di studio conseguiti all’estero finalizzati all’insegnamento di conversazione in lingua straniera, è necessario presentare anche la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero. Questo documento attesta l’equipollenza o la valutazione del titolo di studio nel contesto italiano. Senza la presentazione di questa dichiarazione, il titolo di studio non potrà essere valutato nel processo di selezione.
Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati viene calcolato direttamente dal sistema informatico. Gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta, provvedono a dichiarare tutti i titoli e servizi in loro possesso entro la data ultima di presentazione delle domande. Gli aspiranti che, invece, risultano già inseriti in graduatoria, provvedono a dichiarare solamente i titoli e i servizi conseguiti dopo il 31 maggio 2022 (data che rappresentava il termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS 2022/24) ed entro la data ultima di presentazione delle domande per il biennio 2024/26, nonché i titoli e servizi già posseduti, ma non presentati entro la sopra citata scadenza del 31 maggio 2022. Gli aspiranti, invece, dovranno dichiarare nuovamente le situazioni soggette a scadenza, come ad esempio nel caso delle preferenze.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è responsabilità degli Uffici Scolastici, come stabilito nell’articolo 8 della bozza dell’Ordinanza ministeriale. Essi si occupano di valutare i titoli dichiarati per le GPS di loro competenza. Inoltre, possono delegare questa valutazione alle scuole polo, che si concentrano su specifiche classi di concorso, al fine di garantire uniformità nelle valutazioni. Questo processo è volto ad evitare difformità nella valutazione dei titoli dei candidati.
Uffici Scolastici
Gli Uffici Scolastici sono responsabili della valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di loro competenza. Tale valutazione è eseguita secondo quanto stabilito nell’articolo 8 della bozza dell’Ordinanza ministeriale. Questo processo consente di valutare in modo accurato e imparziale i titoli dei candidati, assicurando una selezione adeguata per le posizioni lavorative disponibili nel sistema scolastico.
Delega a scuole polo
Per garantire una valutazione uniforme dei titoli dichiarati, gli Uffici Scolastici possono delegare questa responsabilità alle scuole polo. Queste scuole sono incaricate di valutare i titoli dei candidati per specifiche classi di concorso. La delega a scuole polo permette di concentrare l’attenzione su determinate aree di competenza, evitando difformità nelle valutazioni e garantendo un processo di selezione equo ed efficace.
Difformità tra titoli dichiarati e posseduti
Nel caso in cui sussista una difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti da un candidato, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti provvedono alla rettifica del punteggio del candidato o, in casi più gravi, all’esclusione dalla graduatoria. Questo provvedimento è necessario per garantire la trasparenza e la correttezza del processo di valutazione dei titoli, evitando che candidati presentino informazioni false o non corrispondenti alla realtà.
Rettifica del punteggio o esclusione dalla graduatoria
In presenza di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti da un candidato, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rettifica del punteggio assegnato al candidato o, nei casi più gravi, all’esclusione dalla graduatoria. Questa misura è necessaria per mantenere l’integrità del processo di valutazione dei titoli e garantire che i candidati vengano selezionati in base alle informazioni corrette e verificabili fornite durante la candidatura.
Esito negativo della verifica
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Una comunicazione delle determinazioni assunte viene inviata anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.