I lettori ci scrivono: “Assegnazione Provvisoria Sostegno Senza Titolo: quali precedenze deve rispettare?”

La procedura di mobilità annuale alla quale la lettrice fa riferimento è la fase 41 delle assegnazioni provvisorie interprovinciali.

La fase 41 riguardante i posti su cattedra di sostegno nelle procedure di assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia è la fase più dibattuta e attesa dalla popolazione scolastica che vorrebbe avvicinarsi almeno per un anno nella provincia dei cari ai quali chiede ricongiungimento. Si tratta della procedura per i docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Ma sebbene sia in fase interprovinciale ha delle restrizioni al suo interno riguardo l’individuazione del personale beneficiario delle precedenze previste dal CCNI 2019/22. Infatti all’Allegato 1 dell’ultimo contratto collettivo nazionale integrativo si legge che il personale docente beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), l) e m) viene trattato con priorità nell’ordine previsto.

Qual è l’ordine previsto?

  1. il personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
  2. le lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole compresa tra gli 0 e i 6 anni di età, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;
  3. le lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.

Le limitazioni adottate sono finalizzate alla tutela del nucleo familiare primario. Questa fase opera, però, a seguito di accantonamenti previsti dall’art. 14, comma 7 dello stesso CCNI a favore dei docenti precari specializzati sul sostegno presenti nelle graduatorie provinciali

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