“Il Glossario”: Decreto Disabilità, cosa cambia dell’attuale Legge Quadro (L.104/1992)

“Il Glossario”: Decreto Disabilità, cosa cambia dell’attuale Legge Quadro (L.104/1992)

 

Il Decreto disabilità sarà in vigore dal prossimo 30 giugno 2024 e modificherà parte della Legge Quadro per la disabilità e l’inclusione, l’attuale Legge 104/1992. 

Restando in tema di disabilità e legge 104, il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri e ribattezzato Decreto Disabilità, entrerà in vigore il 30 giugno 2024, stando al comunicato stampa diffuso su “governo.it” a margine del Consiglio dei ministri.

Alcune disposizioni, tuttavia, relative a adempimenti successivi, sono efficaci e si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2025.

Inoltre, per tutto “il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale”, rende noto l’esecutivo.

Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide, titolari di legge 104 in difficoltà consigliamo La tutela dei soggetti disabili una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.

Modifiche alla Legge 104/1992
Stando alla bozza del Decreto Disabilità una prima modifica interessa la Legge 5 febbraio 1992 numero 104.

In particolare, vengono sostituiti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3, riguardanti la definizione dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni previste dalla stessa legge 104.

Ecco in tabella il confronto tra vecchie e nuove disposizioni della Legge 104:

Articolo 3, comma 1

Testo attualmente vigente Legge 104:

“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Testo modificato dal Decreto Disabilità:
“È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Articolo 3, comma 2

Testo attualmente vigente Legge 104:
“La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative”.

Testo modificato dal Decreto Disabilità:
“La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostengo intensivo, correlata ai domini dell’ICF, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato”.

Articolo 3, comma 3

Testo attualmente vigente Legge 104:

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Testo modificato dal Decreto Disabilità:

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Competenza esclusiva Inps

A norma dell’articolo 9 della bozza di decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all’Inps.

Per quanto concerne il riconoscimento della condizione di disabilità, ai sensi della Legge numero 104/1992, il Decreto Disabilità riscrive l’articolo 4 della stessa legge.Il testo, così modificato, prevede che il “riconoscimento della condizione di disabilità” è “effettuato dall’INPS mediante le Unità valutative di base”.

Le commissioni per l’accertamento della disabilità:

si compongono di due medici nominati dall’Inps, di un componente di cui al successivo comma 4 (trattasi di un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente di ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS, individuata in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione) e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali;
sono presiedute da un medico Inps specializzato in medicina legale (nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l’Inps nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento Inps in materia assistenziale o previdenziale).
La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario sopra citato, se presente.

In caso di parità di voti, quello del Presidente di commissione vale doppio.

Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

Il progetto di vita
La commissione, al termine della visita di valutazione di base, informa la persona interessata che, ferma restando la spettanza degli interventi, dei sostegni e dei benefici normativamente previsti a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione.
Il progetto di vita è diretto a realizzare, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Disabilità, gli “obiettivi della persona” al fine di “migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.

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