ISTRUZIONE – Decreto Aiuti quater, Pacifico (Anief): “precariato, tuteliamo l’esperienza sul campo, sì al doppio canale di reclutamento”

ISTRUZIONE – Decreto Aiuti quater, Pacifico (Anief): “precariato, tuteliamo l’esperienza sul campo, sì al doppio canale di reclutamento”
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Il presidente dell’Anief, dalla sua pagina personale Facebook, ha parlato delle novità e delle urgenze sulla scuola. Marcello Pacifico ha detto che “sul reclutamento abbiamo bisogno del doppio canale di reclutamento”, valorizzando chi insegna anche da molti anni nelle nostre scuole. Bisogna tutelare l’esperienza sul campo.

Lista degli emendamenti presentati in SENATO da #Anief al Decreto Legge Aiuti Quater

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176, Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Proposte ANIEF Associazione Nazionale Insegnanti E Formatori di modifica presentate in V Commissione del Senato.

  1. Riattivazione organico aggiuntivo
  2. Valorizzazione personale ATA e DSGA, profili as e c
  3. Assunzioni da Concorso Straordinario-bis
  4. Mobilità personale scolastico
  5. Semplificazione reclutamento
  6. Organico di sostegno
  7. Validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari
  8. Validità del titolo estero nella stipula dei contratti
  9. Corso concorso riservato candidati concorso dirigente scolastico ricorso pendente
  10. Conferma nei ruoli del per personale dirigente e scolastico, ammesso con riserva, con superamento anno di prova
  11. Attribuzione dirigente scolastico e dsga a scuole autonome normo-dimensionate
  12. Riattivazione organico aggiuntivo

All’articolo 14, aggiungere il seguente comma

“Il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno scolastico 2022/23 da destinare alla riattivazione dell’organico individuato ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l’a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.”

  1. Valorizzazione personale ATA e DSGA

All’articolo 14, aggiungere il seguente comma

“All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, è inserito il seguente: «606-bis. Per l’anno 2022 il fondo di cui al comma 606 è incrementato di 30 milioni di euro da destinare alla valorizzazione del personale DSGA, di 70 milioni di euro da destinare alla valorizzazione del personale ATA, di 300 milioni di euro da destinare all’attivazione dei profili AS e C previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro”.

  1. Assunzioni da Concorso Straordinario-bis

All’articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)

“Con decreto autorizzatorio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disposte, entro il 31 dicembre 2022, le immissioni in ruolo del personale inserito nelle graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale”.

  1. Mobilità personale scolastico

All’articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)

In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti avviene sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2’23/2025.

  1. Semplificazione reclutamento

All’articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)

“Fino al 31 dicembre 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito è autorizzato al reclutamento dei docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1settembre dell’anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L’assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l’anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell’abilitazione e/o della specializzazione per le attività di sostegno.”

  1. Organico di sostegno in organico di diritto dopo due anni

All’articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)

Sono rivisti criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  1. Validità delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari

All’articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)

Nelle more della pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico di cui all’articolo 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le graduatorie di merito dell’ultimo concorso ordinario del personale docente sono da considerarsi ad esaurimento.

  1. Validità titolo estero nella stipula dei contratti

All’articolo 13, si inserisce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di Istruzione)

Nelle more della valutazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della domanda di riconoscimento del titolo acquisito all’estero per l’accesso all’insegnamento in Italia, l’inserimento dei candidati che hanno presentato l’istanza dà titolo all’individuazione, con riserva, in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo determinato dalle graduatorie in cui è inserito. Lo scioglimento della riserva, la conferma dei ruoli e la valutazione dei servizi prestati avviene dopo accoglimento positivo della domanda.

  1. Corso concorso riservato candidati concorso dirigente scolastico ricorso pendente

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:”13 bis. con la seguente rubrica “Contenzioso Concorso DS 2017.”

1.Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d’inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell’attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

  1. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.
  2. Conferma nei ruoli del per personale dirigente e scolastico, ammesso con riserva, con superamento anno di prova

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:”13 bis. con la seguente rubrica “Conferma ruoli.”

Per il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

  1. Attribuzione dirigente scolastico e dsga a scuole autonome normo-dimensionate

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente: ”13 bis. con la seguente rubrica “Disposizioni in materia di Istruzione”

Al comma 978 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo eliminare le parole “2023/2024” e inserire al termine il seguente periodo: “A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, alle predette istituzioni scolastiche è assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generale amministrativi. Le eventuali variazioni di spese sono autorizzate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, Investimenti 1.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito”.

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