La riflessione di un nostro lettore sull’emendamento 13.0.23

La riflessione di un nostro lettore sull’emendamento 13.0.23

Testo Originario

Punti di Forza:
1. Contiene la platea degli interessati nei limiti di una quantità accettabile (meno di un migliaio di persone). In tale modo si costituisce un serbatoio di riserva di Dirigenti Scolastici da aggiungere all’attuale graduatoria di merito, quasi completamente esaurita. Nel contempo, si da modo al Ministero di indire ed espletare in un paio d’anni il nuovo concorso, con una selezione accurata e trasparente.
2. Esonera totalmente lo Stato dall’onere dei costi del Corso Concorso da espletare, caricando tutto il peso economico sulle spalle dei ricorrenti, che comunque, sarebbero ben felici di pagare.
3. Mette al riparo da critiche dell’opposizione, dentro e fuori il parlamento, aventi come oggetto quello di aver promosso una sanatoria generalizzata ed indiscriminata. Infatti, come già detto, il provvedimento è rivolto NON a tutti i bocciati indiscriminatamente, bensì solo a coloro che hanno esperito un ricorso che non sia stato respinto. Quindi a coloro che abbiano un contenzioso ancora aperto con il Ministero, e che potrebbero vincerlo con buone chance. Infatti, la maggior parte di chi, in questi anni, ha promosso liti temerarie si è vista rigettare le proprie istanze giurisdizionali.

Punti di Debolezza:
1. Lascerà delusi qualche migliaio di concorrenti bocciati che:
a. Non hanno promosso alcun ricorso. (Quindi gli sta bene così)
b. Hanno intentato qualche lite temeraria con il TAR ma hanno perso e si sono fermati. (Quindi gli sta bene così).
c. Hanno combattuto fino all’ultimo ricorso, fino all’ultima carta bollata, fino al Consiglio di Stato, ed hanno perso. Quindi sarebbe giusto così. Comunque questa categoria è del tutto residuale, anzi in verità, probabilmente non ha nessun appartenente.

Testo Modificato

Punti di Forza:
1. Ammette tutti i settemila bocciati al Corso Concorso, soddisfando le aspettative più rosee che si possano immaginare.

Punti di Debolezza:
1. Allarga la platea degli interessati oltre l’immaginabile (settemila persone). In tale modo si darebbe all’opinione pubblica l’idea di aver creato per legge uno strumento condonistico che minerebbe:
a. L’immagine della maggioranza di Governo e del Ministero, nonché del Governo stesso.
b. La credibilità dello Stato e del sistema di reclutamento della Scuola e della Pubblica Amministrazione
c. Si diventa preside per “bocciatura”, il fallimento più totale del principio del merito tanto sbandierato dal Ministero e dal Governo                                                                                                                                                                                          2. Carica lo Stato dell’onere dei costi del Corso Concorso da espletare. “Bocciati e Pagati” potrebbe essere lo slogan! Tutte le spese del corso a carico dei cittadini. Tra l’altro, si cerca il funambolismo con la frase di rito: “purché non comporti maggiori oneri per lo Stato”. Vorrei poi vedere dove e come si trovano in realtà i soldi.
3. Si creerebbe una graduatoria dalla coda infinita che impedirebbe di espletare concorsi per almeno dieci anni, in barba ai dettami costituzionali
4. Sarebbe una esplicita ammissione da parte dello Stato di totale fallimento della procedura concorsuale in oggetto, e sarebbe anche una velata ammissione di consapevolezza che le indagini penali in corso, che attualmente riguardano 13 alti dirigenti del Ministero, si basano su prove fondate.
5. Lascerà delusi quei concorrenti bocciati che hanno ricorso con più azioni legali ed investito molti soldi in spese legali per vedere riconosciuto il loro diritto ad una valutazione giusta.
6. Con la logica del “Liberi Tutti” si porrebbe in condizione di subalternità il potere giudiziario, svuotandolo, nei fatti, delle sue competenze.

La mia opinione è che la prima versione dell’emendamento fosse perfetta, a meno di qualche possibile aggiunta, ed invece la seconda versione mi sembra confezionata apposta per non riuscire a trovare il consenso pieno del Parlamento. Nella prima stesura c’erano degli elementi di equilibrio che potevano risultare graditi anche all’opposizione, mentre nella seconda ci sono diversi punti che zavorrano l’emendamento e non lo faranno approvare per più di una ragione. Io credo che se si vuole veramente risolvere il contenzioso esistente tra i ricorrenti e lo Stato, si debba fare un provvedimento mirato a disinnescare solo quei ricorsi che hanno qualche potenzialità di successo. Parliamo di un numero che si aggira sotto al migliaio. Ed è un numero compatibile con l’esigenza di copertura dei posti vacanti che a settembre 2023 si acuirà oltremisura. Per questo invito chi di dovere a depositare ed approvare la prima stesura dell’emendamento, con l’unica aggiunta di fissare un paletto temporale ai ricorsi in essere, che potrebbe essere ad esempio intorno al 30 novembre 2022, una settimana fa. Ciò è consigliabile per tagliare la possibilità, cui già in moltissimi stanno pensando, di presentare un ricorso in extremis a mo’ di salvacondotto. Con la presentazione del testo originario si renderebbe un servizio allo Stato e si darebbe giustizia a chi lo merita.

NUOVO

 1.Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d’inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell’attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. All’attuazione delle procedure di cui al comma precedente si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

 

 

 VECCHIO

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d’inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell’attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.

3. Alle immissioni in molo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

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