Ricorre periodicamente il quesito circa la natura giuridica della assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Orbene, dopo un primissimo periodo di incertezza ed anche per l’assenza di casi e precedenti specifici, il Legislatore è intervenuto a normare la fattispecie, almeno limitatamente al comparto Scuola.
In effetti, come osservato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. Parere DFP-0038420-P-08/06/2021) in riscontro ad una precipua istanza con la quale si richiedeva un parere in merito alla disciplina applicabile all’assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici per sottoporsi alla profilassi vaccinale anti Covid, nell’ordinamento non è previsto una norma di portata generale cui ricondurre il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione dei vaccini.
A ben vedere, l’unica fattispecie prevista normativamente è rappresentata, allo stato, dal comma 5, dell’art. 31, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Questa norma dispone che, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l’assenza dal lavoro del “…personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..”, sia da ritenersi giustificata. Corollario di tale qualificazione giuridica è che la predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico. Si tratta di un provvedimento che interviene a disciplinare la fattispecie e ad eliminare una lacuna normativa e che favorisce quanti si sottopongano alla somministrazione del vaccino e tanto anche al fine di incentivare la campagna di vaccinazione senza incorrere nella penalizzazione che comporta l’assenza per malattia. Non va sottaciuto che nel breve periodo precedente a tale disciplina, il personale doveva richiedere ferie, permessi o malattia (con relativa trattenuta), pertanto l’intervento del Legislatore è da ritenersi certamente corretto ed a tutela del personale della Scuola.
Lo stesso trattamento non peggiorativo invece non è riservato nella diversa ipotesi in cui le eventuali assenze siano dovute ai meri postumi del vaccino; queste assenze sono considerate vere e proprie giornate di malattia ordinaria e, come tali, sottoposte alla nota decurtazione stipendiale di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. n. 133. Questo orientamento è stato confermato dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere dell’8 giugno scorso.
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