In presenza di un “lavoro identico o simile” non si può pensare di escludere gli insegnanti precari dalla Carta del docente: inoltre, “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”. A scriverlo, in una sentenza prodotta dal ricorso presentato dai legali Anief, è il Tribunale ordinario di Velletri che ha esaminato il caso di un’insegnante che ha sottoscritto delle supplenze, tutte con scadenza 30 giugno, tra il 2016 e il 2021: il giudice del lavoro ha stabilito, rifacendosi a quanto stabilito dalla Corte Giustizia europea con l’Ordinanza sez. VI del 18 maggio 2022, n. 450, il risarcimento dei 2.500 euro negati dall’amministrazione scolastica, più gli interessi maturati nel frattempo. Per il Tribunale laziale, “deve quindi affermarsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio della cd. “Carta docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 annui a destinazione vincolata per ciascun anno scolastico in cui è stato destinatario di incarichi di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, rammenta che “va fatto osservare, con questa sentenza del Tribunale di Velletri del 1° dicembre scorso che quanto espresso da un organismo così imponente a livello giudiziario, quale è la Corte di Giustizia Ue, non può essere di certo sovvertito da un tribunale ordinario. Ancora di più perché anche la Cassazione a fine ottobre 2023 ha ribadito il concetto e allargato ai supplenti con scadenza di contratto al 30 giugno successivo, come il caso del ricorso esaminato a Velletri. L’accreditamento della Carta del docente ai circa 80mila con termine della supplenza 31 agosto 2024, tramite il portale creato ad hoc dal Ministero, è già un passo avanti. Il prossimo è quello di aprire il rimborso a tutte le altre 100-150mila supplenze annuali. Nel frattempo, anche per i cinque anni passati e occhio a non farli andare in prescrizione, non che fare ricorso gratuito con Anief”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VELLETRI
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta docente previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 E per l’effetto ordina al M.I.M. di attivare in favore della parte ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma complessiva di € 2.500,00, pari ad euro 500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento;
condanna il MIM al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre spese generali e oltre Iva e cpa come per legge, oltre spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, 1.12.2023