In seguito a diversi quesiti riguardanti la malattia dovuta al COVID e il periodo di comporto, si ricorda che per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, la malattia dovuta al COVID è equiparata al ricovero ospedaliero e, inoltre, è esclusa dal periodo di comporto. Pertanto, non si computa ai fini del conteggio dei giorni di malattia ed è retribuita per intero.
Indice
Il Decreto
Questa disposizione è prevista dall’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, che risulta tuttora vigente nonostante la cessazione dello stato di emergenza (decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022). La norma non è stata abrogata o modificata da altre disposizioni di legge o altre fonti normative.
In particolare, i giorni di malattia causati dal COVID non si computano ai fini del raggiungimento del periodo di comporto e sono retribuiti per intero, sia per i dipendenti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.
Supplenti brevi, Docenti, Ata a T.D. O T.I.
Si applica la normativa anche ai supplenti brevi, i docenti e gli ATA a tempo determinato.In generale, l’indennità di malattia per i lavoratori a tempo indeterminato dura per un massimo di 180 giorni in ciascun anno solare.
Per i lavoratori a tempo determinato, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi.