Può partecipare:
- il personale ATA assunto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità;
- il personale ATA a tempo indeterminato al fine di ottenere la titolarità in altra scuola della stessa provincia e/o di altra provincia;
- il personale ATA senza sede di titolarità;
- il personale in esubero sull’organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Il personale che non presenta la domanda ovvero in caso di indisponibilità delle preferenze espresse è trasferito d’ufficio;
- il personale docente inidoneo ed il personale docente appartenente alle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555) transitati nei ruoli ATA ai sensi del D.L.104/2013;
- il personale ex LSU immesso in ruolo a tempo pieno (compreso quello che ha partecipato alla III procedura di stabilizzazione);
- il personale ex Co.Co.Co. immesso in ruolo a tempo pieno nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno;
- il personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta transitato nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della L.190/2014.
PERSONALE EX LSU
Il CCNI 2022/23 – 2024/25 ha gestito anche le operazioni di mobilità del personale ex LSU e ex Co.Co.Co a partire dalle operazioni per l’anno scolastico 2022/23. Il personale internalizzato è stato assunto con contratto a tempo indeterminato sia full time che part time attraverso diverse procedure sulla base delle disponibilità provinciali. L’operazione di stabilizzazione del personale si è conclusa nel mese di dicembre 2023 con le assunzioni derivanti dalla III procedura.
Tenuto conto di tutto ciò e al fine di salvaguardare il contingente destinato alle assunzioni in ruolo attraverso le ordinarie procedure (24 mesi), lo stesso personale in forza di un’intesa sottoscritta da tutte le Organizzazioni rappresentative e firmatarie del CCNL:
- Se titolare di contratto full time può partecipare alle operazioni di mobilità;
- se titolare di un contratto full time, è inserito come tutto il restante personale nelle graduatorie d’istituto;
- se titolare di contratto full time partecipa alla mobilità d’ufficio in caso di sovrannumero;
- se titolare di un contratto part time non viene inserito nelle graduatorie d’istituto per l’individuazione dell’eventuale perdente posto.
Di conseguenza, il CCNI sulla mobilità ha previsto:
- una modifica dell’allegato E “Tabella di valutazione titoli e servizi personale ATA” inserendo la valutazione di 1 punto per ogni anno di servizio prestato nelle scuole statali prima delle operazioni di internalizzazione;
- la possibilità per il personale assunto full time di produrre domanda di mobilità volontaria su qualunque posto del relativo organico del profilo di appartenenza;
- l’esclusione dalle graduatorie di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario per i titolari di contratti part time;
- che i posti liberati con le operazioni di mobilità dal personale internalizzato siano disponibili anche per le operazioni del restante personale.
Assistenti tecnici
Il trasferimento degli assistenti tecnici, all’interno dell’area professionale di appartenenza, può essere disposto per qualunque tipo di istituto. Il trasferimento da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché venga rispettato il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede e per il personale in soprannumero. Tale trasferimento avviene, comunque, in subordine rispetto ai trasferimenti del personale nell’ambito della stessa area professionale.
I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B del CCNL 29/11/2007, come modificata dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B del CCNL 24/07/2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.
Devono essere considerati titoli equipollenti:
- diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo di studio superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art.14 della L.845/78;
- le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativa all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento (art.47 del CCNI)
Per i posti di laboratorio “informatica” (codice T72) appartenenti all’area “elettronica ed elettrotecnica” (AR02) istituiti presso le scuole del I ciclo in applicazione dell’articolo 1, comma 967 della Legge 178/2020 i trasferimenti sono effettuati sulla base dell’ordine indicato nelle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree.
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi
Secondo le disposizioni dell’art.35, comma 5-bis del D.L.vo 165/2001, i Dsga nominati in ruolo a seguito delle procedure concorsuali NON partecipano alle operazioni di mobilità volontaria per un triennio dalla nomina di assunzione in ruolo (potendo, comunque, partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria).
L’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, in forza di quanto previsto dall’art.34 comma 8 del CCNL 2019/21, ha previsto l’applicazione anche per il Dsga delle deroghe ivi previste. Di conseguenza, anche il personale Dsga, neoassunto o ancora nel vincolo triennale, in presenza delle situazioni tutelate dal citato art.34 potrà produrre domanda di mobilità sia provinciale che interprovinciale.
Nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità relativa all’anno 2024/2025 i Dsga assunti in ruolo nell’a.s.2023/24, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano come sede di titolarità quella ottenuta all’atto dell’immissione in ruolo oppure, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell’anno scolastico di immissione in ruolo, comprese quelle eventualmente non confermate, in ordine di graduatoria concorsuale. (art.24, comma 5, O.M.36).
MOBILITÀ PROFESSIONALE
Può partecipare il personale ATA a tempo indeterminato in possesso del prescritto titolo di studio valido per l’accesso al profilo richiesto al fine di ottenere il passaggio ad altro profilo dell’area di appartenenza nelle scuole della Provincia di titolarità e/o in altra Provincia.
Il passaggio dall’area A all’area As e viceversa, si considera come passaggio nell’ambito della stessa area (conseguentemente è un movimento consentito).
Ai fini delle operazioni di mobilità professionale, è confermata la validità dei titoli di studio previsti dal CCNL 24 luglio 2002, purché conseguiti entro la data del 25 luglio 2008.
Inoltre, sono titoli utili per il passaggio a diverso profilo della stessa area:
- la frequenza dei corsi di riconversione previsti dall’art. 48, lettera B, del CCNL del 29 novembre 2007;
- gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.
In caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione della seconda provincia deve coincidere.
È possibile chiedere, se in possesso dei titoli richiesti, il passaggio al massimo a tre profili della stessa area. Deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto; in assenza di tale indicazione, le domande vengono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.
DIMENSIONAMENTO
I DSGA titolari delle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluiscono in un’unica graduatoria finalizzata:
- all’assegnazione della titolarità in una delle istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento;
- all’individuazione di eventuali soprannumerari da trasferire d’ufficio.
L’Ufficio territoriale, sulla base della graduatoria unica del singolo dimensionamento, individua il Dsga soprannumerario in relazione ai posti complessivi che derivano dal dimensionamento e invita il perdente posto a presentare domanda di trasferimento entro il termine di presentazione delle domande o nei 5 giorni successivi alla notifica del provvedimento.
La graduatoria unica di singolo dimensionamento è formulata secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli posseduti e le situazioni che si verificano entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.
Ai soli fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla graduatoria i beneficiari delle precedenze previste dall’art. 40, co. 1, punti I), III), IV) e VII) del CCNI sulla base dei criteri e delle modalità individuate nell’art. 40 comma 2.
L’UST comunica agli interessati la graduatoria del “singolo dimensionamento” al fine di poter prendere visione della documentazione relativa (da richiedere entro 3 giorni dalla pubblicazione) o di eventuali reclami (da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione). Nei successivi 5 giorni l’UST comunica agli interessati l’esito del reclamo.
Se il provvedimento di dimensionamento determina il permanere di più istituzioni scolastiche, l’assegnazione della titolarità ai DSGA non perdenti posto è effettuata dall’Ufficio Scolastico Territoriale prima delle operazioni di mobilità e delle assegnazioni di sede di cui all’art. 38 del CCNI (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) con le modalità riportate di seguito:
- Assegnazione prioritaria dei DSGA non perdenti posto all’istituzione scolastica (anche trasformata in comprensiva) di titolarità nell’anno in corso. Nella nota 2 viene chiarito che si considera “istituzione scolastica di precedente titolarità” la scuola che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio anche se, a causa del dimensionamento, vengono cambiati denominazione e codice.
- Successivamente, l’UST procede all’assegnazione dei restanti DSGA non perdenti posto, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”. Qualora non siano espresse preferenze l’assegnazione all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino ufficiale.
I DSGA individuati perdenti posto usufruiscono della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”.
I DSGA che non sono stati individuati perdenti posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede sono destinati a scuola diversa da quella di titolarità possono usufruire, al pari dei perdenti posto, delle precedenze previste all’art. 40 comma 1, punti II e V per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità.
A tutela dei DSGA perdenti posto perché titolari in scuole sottodimensionate il comma 8 dell’art. 44 del CCNI disciplina la fruizione delle precedenze art. 40 punti II) e V) con le seguenti modalità:
- qualora la scuola sottodimensionata venga coinvolta in un provvedimento di dimensionamento, il DSGA usufruisce della precedenza per il rientro nell’istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o, in mancanza, in una scuola scelta tra quelle risultanti dallo stesso singolo dimensionamento (come previsto al comma 7 dello stesso articolo);
- nel caso in cui la scuola sottodimensionata non risulti esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, del comune o distretto sub-comunale viciniore a quello di precedente titolarità;
- se la scuola sottodimensionata diventa nuovamente esprimibile, anche a seguito di dimensionamento, nell’ottennio successivo all’individuazione della posizione di soprannumerarietà, il DSGA interessato può indicare tale scuola per avvalersi della precedenza al rientro fino al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non è stato soddisfatto nel movimento con precedenza.
Altro personale ATA (area A e B)
Tutto il personale titolare nelle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine di individuare i soprannumerari in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel singolo dimensionamento.
Per gli assistenti tecnici la graduatoria è predisposta per il personale appartenente alla stessa area.
Ai soli fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla graduatoria unica i beneficiari delle precedenze previste dall’art. 40, co. 1, punti I), III), IV) e VII) sulla base dei criteri e delle modalità individuate nell’art. 40 co. 2.
I Dirigenti Scolastici, previa intesa tra loro:
- provvedono alla compilazione e alla pubblicazione della graduatoria;
- su richiesta degli interessati, rendono disponibili i documenti relativi;
Trasmettono copia della graduatoria all’ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.
Il personale interessato può presentare reclamo all’Ufficio Scolastico Territoriale, per il tramite dei dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L’Ufficio nei 10 giorni successivi, comunica l’esito del reclamo.
L’Ufficio Territoriale, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento assegna il personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le modalità seguenti modalità.
- assegnazione prioritaria del personale non perdente posto sui posti disponibili della istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformate in comprensive). Si considera come istituzione scolastica di precedente titolarità quella che mantiene la Presidenza e la Segreteria nel medesimo edificio scolastico dell’anno precedente anche se cambiano il nome e il codice meccanografico.
- successivamente tutto il personale non perdente posto ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nell’istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata).
- assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento. Tale personale usufruisce comunque della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità dell’anno in corso.
- Infine, l’UST invita il personale individuato perdente posto a presentare domanda di trasferimento. Tale personale usufruisce della precedenza per il rientro in una delle scuole coinvolte dal dimensionamento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento può comunque presentare domanda di mobilità.
Il personale ATA coinvolto nel dimensionamento che non è stato individuato perdente posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede viene destinato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire, al pari dei soprannumerari, delle precedenze previste all’art. 40 comma 1, punti II e V per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità (art. 45, comma 20, del CCNI).
Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 40, comma 1, punto II e V del CCNI (art. 45 comma 23 del CCNI).
Perdenti posto (art. 45 commi 1 – 16)
Altro personale ATA (area A e B)
Il personale individuato quale soprannumerario è tenuto a presentare la domanda di trasferimento, precisando se la stessa debba essere presa in considerazione solo con il perdurare dello stato di soprannumerarietà (domanda condizionata) ovvero in ogni caso. Nel caso in cui venga presentata domanda condizionata, le preferenze per scuole di altro comune devono essere necessariamente essere precedute dalla preferenza sintetica del comune di titolarità. La mancata presentazione della domanda di trasferimento, in caso di soprannumerarietà, comporta in ogni caso, il trasferimento d’ufficio.
I Dirigenti Scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, pubblicano la graduatoria di istituto ai fini dell’individuazione dei perdenti posto. A questo fine, non vengono prese in considerazione le posizioni del personale appartenente alle categorie di cui all’art. 40, comma 2 del CCNI. Per le situazioni di soprannumero il personale ATA è da considerarsi perdente posto, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
- personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto con decorrenza dal primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
- personale entrato a far parte dell’organico dell’istituto dagli anni scolastici precedenti, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata.
Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a “domanda volontaria” il personale che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza viene soddisfatto per altre preferenze.