PILLOLE DI CCNL. Il permesso Breve

PILLOLE DI CCNL. Il permesso Breve

Il permesso breve è da sempre uno strumento molto utile per il personale scolastico perché consente al dipendente di svolgere qualsiasi incombenza personale senza dovere assentarsi per l’intera giornata lavorativa, dando modo ai lavoratori di poterne usufruire in diverse modalità, e facendo di esso un mezzo normativo molto utilizzato nelle istituzioni scolastiche, vediamo in che modo.
La premessa inziale che deve essere chiara è che il permesso breve spetta sia al personale Ata che al personale docente, sia ai docenti di ruolo che ai docenti precari, in egual misura.

Per i lavoratori ATA si ha diritto ad un massimo 36 ore in un anno scolastico

I permessi brevi complessivamente fruiti non possono eccedere trentasei ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Quindi un docente che ha un orario di 18 ore non potrà eccedere questo numero di ore di permesso breve, mentre un docente precario assunto su uno spezzone di 12 ore, non potrà chiedere più di 12 ore l’anno di permesso breve.

Recupero ore dei permessi brevi

Bisogna sapere che il comma 3, dell’art.16, del CCNL scuola 2006/2009 dispone che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, passato questo periodo l’amministrazione non può più richiedere il recupero ai lavoratori.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso, per il personale ATA invece in virtù delle reali esigenze lavorative all’interno dell’istituto.
Quindi per riassumere in conclusione se non ci sono condizioni migliorative nel proprio contratto Integrativo di Istituto, il docente può essere anche obbligato dal Ds a recuperare il suo permesso breve anche in più soluzioni e in due giornate in cui la docente fruisce del giorno libero settimanale.
Infine nel comma 4 dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile esclusivamente al dipendente, l’Amministrazione scolastica di titolarità provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate, dopo aver notificato al lavoratore l’impossibilità ad agire in altro modo, inviando la comunicazione alla ragioneria territoriale dello stati di pertinenza.

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