Proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, il provvedimento del Governo

pnrr mario draghi

Il nuovo decreto legge, che entrerà subito in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà presentato successivamente alle Camere per la sua conversione il legge, proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021.

Si passa perciò così ad una estensione del periodo emergenziale dovuto all’improvvisa ( e prevista ) impennata dei casi dovuta alla diffusione della “Variante Delta” anche nel Nostro Territorio.

Il decreto legge, composto di 14 articoli ed un allegato, propone anche in materia di disabilità, all’interno dell’art. 9 delle novità.

Andiamo ad analizzarle.

L’articolo 1 proroga lo stato di emergenza Nazionale fino al 31 dicembre 2021, pertanto tutte le misure emergenziali adottate fino ad oggi sono prorogate fino a tale data.

Nell’articolo 2, la modifica più rilevante è introdotta dal comma 2 e riguarda la modifica dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Nel decreto infatti, il comma 16 septies è stato sostituito interamente, rideterminando l’incidenza settimanale dei contagi e l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive per la classificazione in “Zone”, che rimangono sempre di quattro colori “Bianca, Gialla, Arancione e Rossa”.

Nell’articolo 3 si disciplina l’impiego delle Certificazioni Verdi (i cd. Green Pass) introducendo dopo l’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, l’art. 9 bis; in pratica dal 6 agosto 2021 il Green Pass, (che ricordiamo può essere ottenuto tramite l’inoculazione la prima dose di vaccino, del ciclo vaccinale completo, di tampone negativo o certificato di guarigione dal COVID 19) dovrà essere utilizzato in zona bianca per l’accesso alle seguenti strutture:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici

Queste disposizioni si applicheranno anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti ed alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni non si applicheranno ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Saranno individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Nelle more dell’adozione del decreto, per le finalità descritte sopra potranno essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencate saranno tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Il Ministro della Salute con propria ordinanza potrà definire, eventuali ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.

L’articolo 4 modifica il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, introducendo modifiche alle capienze consentite per spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, che dovranno essere sempre svolti con posti pre-assegnati, con rispetto della distanza interpersonale ed ovviamente muniti di Certificazione Verde.

In zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Resteranno sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non sarà possibile assicurare il rispetto delle condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Le stesse misure si applicheranno anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.

L’articolo 5 introduce ulteriori misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi tramite un protocollo d’intesa con le farmacie ed altre strutture sanitarie al fine di assicurare test antigenici rapidi fino al 30 settembre 2021.

Gli articoli 6, 8, 12 13 ed 14 indicano disposizioni finali, transitorie, entrata in vigore, proroghe ulteriori dei termini e disposizioni finanziarie oltre che, mentre anche in tema di processi civili e penali, le misure di emergenza saranno prorogate fino al 31 dicembre 2021, così viene previsto dall’articolo 7.

L’articolo 10 prevede una “sospensione” in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, fino a marzo 2022, del corso che deve essere compiuto ai sensi del comma 5 del D.L. 12 luglio 2011, convertito in Legge 2 agosto 2011, delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria. Pertanto, fino al 31 marzo 2022, possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

L’articolo 11 destina in via prioritaria una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse istituito ai sensi del D.L. n. 73 del 25 marzo 2021 alle attività economiche che risulteranno chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con il decreto in analisi.

In pratica la misura, allo stato attuale, riguarda i locali da ballo e le discoteche per le quali non è prevista una riapertura e ne garantisce il ristoro in via prioritaria.

L’art. 9, come rilevato, è quello che interessa la “Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità”.

Nell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si prevedevano “Misure urgenti per il periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori nel settore privato”; in particolare il comma 1 indicava ( indica) che “il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

Il comma 2 indicava come “Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

L’art. 9 del decreto legge in esame, ha sostituito le parole “fino al 30 giugno 2021” con “Fino al termine dello stato di emergenza” nonché le parole “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” con “che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate”.

Il comma 2 ha indicato poi la disciplina transitoria con efficacia retroattiva dal 1 Luglio 2021 dell’art. 26 così come modificato da questo decreto e fino all’entrata in vigore dello stesso.

L’idea del Governo è stata quella di una ulteriore semplificazione e snellimento dovuta in principal modo da quanto sopra già evidenziato, e cioè l’avanzare di questa nuova variante che potrebbe comportare ulteriori limitazioni e problematiche anche dal punto di vista lavorativo, per le persone con disabilità.

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