Con la recente sentenza 1842 del Consiglio di Stato che ha sancito l’irragionevolezza della differenza tra i docenti precari e di ruolo, si apre ora non uno spiraglio, bensì un traforo per rivedere tutte quelle parti del CCNI sulla mobilità 22/25 che hanno sottostimato negli anni il servizio pre ruolo e quello prestato in altro ruolo, ci riferiamo alle graduatorie interne di circolo e di istituto finalizzate all’individuazione dei docenti soprannumerari, ai sensi degli articoli 19 e 21 del CCNI 22/25 e alla determinazione del punteggio per i trasferimenti d’ufficio.
Il discorso andrebbe poi ampliato allo stesso CCNL che che prevede per i docenti precari minori diritti, minori tutele e anche minore retribuzione.
Alla luce di questo e di altro ancora, il CCNI 22/25, sottoscritto dalla sola Cisl Scuola, e che introduce un odioso vincolo nei trasferimenti per i docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 trasferiti, andrebbe circoscritto al solo a.s. 2022/23, e dopo la sottoscrizione del CCNL, andrebbe riaperta la contrattazione per il rinnovo del CCNI sulla mobilità per il successivo biennio 23/24 e 24/25, non essendoci stata per il rinnovo del CCNI 22/25 nessuna contrattazione, ma solo la presa d’atto di un accordo tra il MI, fatto questo del tutto inedito, e un solo sindacato di Comparto, che ha una rappresentatività certificata dall’ARAN pari a circa il 25%.
Libero Tassella SBC