SCUOLA – Alunno disabile con metà ore per tutto l’anno scolastico, il Tribunale di Roma risarcisce la famiglia con 8mila euro

SCUOLA – Alunno disabile con metà ore per tutto l’anno scolastico, il Tribunale di Roma risarcisce la famiglia con 8mila euro

Ridurre a un alunno disabile grave le ore settimanali di sostegno indicate dall’equipe medico-pedagogica è un’operazione non solo indegna per un Paese moderno, ma anche non legittima sul piano normativo e del diritto allo studio: lo ha ribadito il Tribunale ordinario di Roma, diciottesima sezione civile, raddoppiando in primo grado di giudizio l’offerta formativa di sostegno a un allievo disabile a cui erano state assegnate 11 ore anziché 22, e risarcendo la famiglia con 8mila euro. È stato accolta in pieno, quindi, la tesi condotta dai legali che operano per l’Anief, secondo i quali l’amministrazione scolastica ha prodotto una “condotta discriminatoria” con “misure sufficienti per assicurare l’inclusione scolastica del” giovane in formazione.

 “Siamo felici per l’esito del ricorso – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché rappresenta un segnale importante contro un’amministrazione che troppo spesso si dimostra sorda dinanzi ai bisogni formativi degli alunni più deboli e bisognosi di attenzione. Dall’altra, siamo anche consapevoli che gli 8mila euro ricevuti dalla famiglia non ridaranno mai indietro all’alunno la formazione mancata, ma almeno la giustizia ha prevalso e in qualche modo la famiglia ha confermato che aveva ragione. Invitiamo tutti coloro che si trovano in queste condizioni a non esitare a contattarci, perché ricorrere al giudice, tra l’altro anche gratuitamente, significa dire no alla lesione al diritto allo studio perpetrata nei confronti dell’alunno”.

LA SENTENZA

Il giudice ha “emesso un provvedimento d’urgenza, con cui è stato ordinato alle amministrazioni convenute di nominare per l’alunno (…) un insegnante di sostegno in deroga, con rapporto 1/1 e per il massimo delle ore consentite”: l’assegnazione è stata assicurata anche in regime di pandemia, visto che nella sentenza si chiede esplicitamente di “coprire l’intero orario della didattica a distanza che era al momento vigente su tutto il territorio nazionale in ragione dell’emergenza pandemica”.

Con il ricorso è stato “chiesto pertanto che l’amministrazione fosse condannata al risarcimento del danno, posto che l’intero anno scolastico è trascorso senza che al minore fosse assicurato quanto prescritto dal competente Gruppo di Lavoro sull’Handicap – GLHO, che aveva evidenziato” nei tempi stabiliti, “tanto che nell’elaborare il Piano Educativo Personalizzato (PEI)” c’era “l’indicazione specifica della necessità del massimo delle ore di sostegno per l’alunno”. E questo “fa sì che risulti necessario un rapporto uno a uno per il raggiungimento degli obiettivi proposti”.

Per quanto riguarda il risarcimento, il giudice ha stabilito che “in presenza della lesione di un diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, quale l’accesso all’istruzione, la maturazione di un danno esistenziale può ritenersi provata attraverso il ricorso ad un legittimo procedimento presuntivo, che nel caso di specie si fonda sulla prova da parte del danneggiato del fatto noto (costituito dalla condizione di disabilità dell’alunno e dall’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiori a quelle ritenute necessarie dal PEI), dal quale – secondo regole di comune esperienza- consegue il verificarsi di un danno che può definirsi dinamico relazionale, posto che la presenza dell’insegnante di sostegno è funzionale ad una partecipazione dell’alunno al contesto scolastico che sia piena ed effettiva, o comunque rapportata alla misura massima che le sue condizioni di salute consentono”.

Infine, il tribunale ha ritenuto che la natura risarcitoria non debba essere “irrisoria perché” è stata negata “l’inclusione della persona con disabilità, ed in ultimo alla sua dignità sociale. Di conseguenza la domanda risarcitoria deve essere accolta. La relativa misura può essere stimata in via equitativa in ragione di € 8.000,00 in relazione all’intero anno scolastico”. Inoltre, il giudice “condanna la parte resistente a rifondere le spese di causa in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 1.250,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, da distrarsi in favore dei difensori”.

COME FARE RICORSO GRATUITO

Anief ricorda che ha attivato la X edizione della campagna gratuita “nonunoradimeno”: l’iniziativa creata per garantire a ogni alunno con disabilità le ore settimanali di sostegno richieste dalle scuole come da consolidata giurisprudenza: la campagna ha garantito pure il diritto al risarcimento del danno a favore della famiglia dell’alunno disabile, il cui diritto all’istruzione e all’integrazione è stato violato dall’amministrazione.

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