SCUOLA – Aran, incontro per il proseguo della trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/21 seziona AFAM

SCUOLA – Aran, incontro per il proseguo della trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/21 seziona AFAM

Oggi si è tenuto il secondo incontro in ARAN per il proseguo della trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/21 seziona AFAM. Si è discusso di relazioni sindacali, ordinamento professionale del personale amministrativo e tecnico, responsabilità disciplinare del personale docente. Per il dipartimento ANIEF/AFAM erano presente il prof. Pasquale Spinelli e il prof. Nuccio Santochirico, per la confederazione CISAL il prof. Ettore Michelazzi.

Anief ha ribadito che il tema della mobilità del personale deve ritornare ad essere materia di contrattazione integrativa nazionale e non solo di confronto. Il CCNL deve preservare il diritto alla mobilità nazionale con cadenza annuale con gestione diretta del MUR, visto che la norma ora prevede addirittura la cancellazione della mobilità come diritto di chi lavora nelle istituzioni Afam. In base a tale norma la mobilità sarà solo un eventuale opportunità che potrà essere esercitata se la singola istituzione intenderà adottare un apposito bando.

Altro punto di discussione la classificazione del personale amministrativo e tecnico, nella bozza si unifica l’area delle elevate professionalità e a regime la fungibilità delle mansioni. Per ANIEF L’equivalenza e la fungibilità delle funzioni per l’area E.P. (elevata professionalità) tra il Direttore Amministrativo (EP2) e il Direttore Ragioneria (EP1), non può essere condivisibile, perché le funzioni delle 2 figure sono diverse e diversamente disciplinate per Legge e per Contratto, anche economicamente. L’eventuale equivalenza, porterebbe a regime a un demansionamento di fatto dei Dir.Amm.vi, che sarebbero privati della funzione apicali nell’architettura amministrativa delle istituzioni Afam. Non può, un CCNL prevedere di demansionare un lavoratore. Inoltre, nell’ipotesi che tale equivalenza e fungibilità dovesse passare, il Miur verrebbe esposto a contenziosi come già accaduto nel passato.

Abbiamo ribadito l’importanza dell’istituzione della figura del pianista accompagnatore nell’area Docente e non in quella tecnica, oltre alla necessaria rivisitazione e armonizzazione dell’intera governance dell’AFAM. Infine ANIEF ha evidenziato la problematica dei docenti in discipline musicali nel poter accettare un contratto a tempo determinato nell’AFAM.  Proprio a causa di un parere SCU_114 dello stesso ARAN, dove si preclude la possibilità di usufruire dell’art. 36 del CCNL 2007(aspettativa) applicabile soltanto al personale docente del comparto scuola che intende accettare sempre nell’ambito della scuola rapporti in un diverso ordine e grado di istruzione o per altra classe di concorso.

l’Aran ha ribadito che questo parere possa essere superato dalla norma, alla luce delle previsioni dell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (modificato nel 2019) – sia possibile concedere al pubblico dipendente l’aspettativa per lo svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione o organizzazione privata. Questo passaggio sarà oggetto di verifica e ulteriori chiarimenti.

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