Al supplente va assegnata la “Carta del docente” e il relativo bonus di 500 euro per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato: se si tratta di cinque anni di supplenze, allora il rimborso sarà pari a 2.500 euro. Lo ha confermato il Tribunale del Lavoro di Trani esaminando il ricorso di una insegnante precaria della scuola pubblica con servizi svolti tra il 12 settembre 2016 al 30 giugno 2022. Partendo dall’articolo 35 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, per l’articolo 63 del Contratto collettivo nazionale, in base al quale “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, oltre che dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 31149/2019, da quella n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e dall’ordinanza della Corte di Giustizia europea del 18 maggio scorso, nella causa C-450-21, il giudice del Tribunale pugliese è giunto ad una conclusione ineccepibile: quella della “illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell’attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa”. In conclusione, il giudice ha ricordato che la giurisprudenza è concorde nello stabilire “il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto” dai docenti e che quindi, in generale, anche l’indennità annuale per l’aggiornamento non può essere negata.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “negare ai precari i 500 euro per l’aggiornamento professionale significa dire ‘no’ un diritto sacrosanto, arrivando a discriminare degli insegnanti che svolgono il medesimo lavoro dei colleghi già immessi in ruolo. E quindi discriminandoli. Per farsi riconoscere questo diritto va presentato ricorso al giudice del lavoro: lo possono fare i supplenti o coloro che hanno svolto supplenze dal 2016, che hanno voglia di recuperare i loro soldi in un’unica soluzione, fino a 3mila euro. Lo stesso discorso vale per gli educatori, di ruolo e precari, su cui nei giorni passati si è espressa favorevolmente la Cassazione”.
Secondo il giudice del Lavoro di Trani, sulla vicenda prevale “l’interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias Torres in cui si afferma che: “un’indennità per anzianità di servizio … rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d’impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’Accordo Quadro”.
Per questi motivi, “il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.4593/2022 come innanzi proposta, così provvede: dichiara il diritto” della docente ricorrente “a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso; condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di € 2500,00 in favore della ricorrente; condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di 1⁄2, liquida in € 550,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti”.
Di seguito, video tutorial e link utili per presentare ricorso al giudice prodotto dai legali Anief per recuperare integralmente i 500 euro annui della carta del docente: video guida, adesione ricorso, scheda rilevazione dati.