Dopo Roma e Padova è la volta di Venezia: non si può negare la Carta del docente ai precari. Il Tribunale del capoluogo veneto lo ha scritto, a chiare lettere, nella sentenza che ha esaminato il caso, presentato dai legali Anief, di “una docente (classe A048) assunta in ruolo con decorrenza 1/9/2019 e che per l’anno 2018/2019 ha lavorato in virtù di un contratto a termine dal 12/9/2018 al 30/6/2019”: il giudice ha esaminato la norma in vigore e come si è espressa sinora la giurisprudenza, appurando che l’attuale “previsione limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato” tanto che “è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (ved. Sentenza 1842/2022),), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.
“La verità – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è che i docenti precari, ma secondo noi anche agli educatori e il personale Ata non di ruolo, non sono figli di un dio minore: l’aggiornamento professionale è un dovere? Allora tutti i dipendenti devono avere diritto a portarlo avanti e non a proprie spese. Ecco perche la Carta del docente 500 euro l’anno va assegnata. Ancora di più perché il Consiglio di Stato prima e la Corte di Giustizia europea detto sì. Anche il Governo ha di recente deciso di adeguarsi approvando il decreto Salva-Infrazioni, ora all’esame del Parlamento, anche se riducendo l’estensione per un solo anno e ai soli supplenti annuali fino al 31 agosto. È evidente che per tutti gli altri non rimane che presentare ricorso con Anief”.
I MOTIVI ESPRESSI DAL GIUDICE
“Un tale sistema – afferma il C. di St. – collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Ancora il giudice del Tribunale di Venezia ha ricordato che dello stesso parere si è espressa la “disciplina eurounitaria successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento”.
Infine, nella sentenza viene citato il “D.P.C.M. 23.9.2015, art. 8, che “nel caso in cui l’effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato”, le risorse siano comunque assegnate per intero, conduce a concludere che l’esigenza di aggiornamento e formazione è dunque la medesima, sia che il docente presti servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico sia che l’assunzione avvenga successivamente: il servizio prestato ha sempre la stessa natura e il docente deve essere dotato dei mezzi economici necessari per assicurare un insegnamento qualitativamente elevato a prescindere dalla durata dell’incarico a termine»”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
“Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019 usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva;
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 515,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 21,50) con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all’udienza del 14/09/2023”
I RICORSI
Il sindacato Anief, pertanto, rilancia i ricorsi per accedere con Anief al bonus docente: l’obiettivo è quello di recuperare 500 euro per ogni supplenza, anche per i contratti fino al 30 giugno, al termine delle lezioni o di durante ancora inferiore. Per maggiori informazioni o per aderire all’impugnativa del nostro sindacato, in modalità singola o collettiva, basta collegarsi con la pagina internet predisposta dall’Anief.