Tutti i periodi di supplenza concorrono alla formazione della carriera, l’importante è che superino la soglia minima annuale dei 180 giorni: lo ricorda il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che nell’esaminare il ricorso di una docente campana di scuola primaria ha imposto all’amministrazione scolastica di considerare altri due anni di servizio pre-ruolo inizialmente mancanti nella ricostruzione di carriera della stessa maestra con relativi incrementi stipendiali. Quelle annualità, svolte negli a.s. 2002/03 e 2003/04, ha detto il giudice, corrispondevano a un servizio prestato “superiore al limite di 180 giorni”. Di conseguenza, alla docente va “un’anzianità di servizio pari a 5 anni di servizio preruolo (ai quali aggiungere gli anni successivi all’immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso) – e dei connessi incrementi stipendiali”. Il giudice ha anche detto di dare alle ricorrente le “differenze retributive scaturenti dal collocamento nella nuova fascia stipendiale, decorrenti dalla data di emissione del decreto di ricostruzione di carriera sino all’effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali dalla rispettiva maturazione al saldo”.
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, si sofferma sulla continua mancata considerazione di una parte dei periodi di supplenza nella ricostruzione di carriera dei docenti: “A troppi insegnanti e Ata si continua a negare una parte del periodo di precariato. La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è l’ulteriore presa di posizione che fa recuperare le somme e gli scatti stipendiali sottratti con riflessi sullo stipendio mensile, assieme all’anzianità previdenziale. È ancora possibile ricorrere in tribunale con i legali Anief, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta. Ogni docente e Ata puà verificarlo utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione da Anief”.
Il caso è quello di una docente abilitata per l’insegnamento nella scuola elementare, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR con decorrenza giuridica ed economica dal 01.9.2007, in servizio in un istituto campano. La donna ha prestato servizio pre ruolo alle dipendenze del Ministero convenuto in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per più di 180 giorni per anno scolastico, oppure dal primo febbraio e sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. In sede di ricostruzione di carriera il Ministero dell’Istruzione gli riconosciuto integralmente solo 3 anni di anzianità di servizio, con inquadramento nella posizione stipendiale corrispondente; in particolare, per l’anno scolastico 2002/03 e 2003/04 il Ministero le ha conteggiato solo alcuni giorni di servizio pur avendo ella lavorato per un periodo superiore.
Secondo i legali della docente, la normativa eurounitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia non prevedono questo trattamento. La docente, quindi, ha chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato; l’integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali.
Dopo essersi soffermato sulla “normativa di riferimento”, il giudice è giunto alla conclusione che non può “essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell’odierna ricorrente – rispetto all’omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell’assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l’anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell’attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
Il giudice ha osservato, però, che nella ricostruzione di carriera delle docenta campana erano stati considerati “utili ai fini del calcolo dell’anzianità solo gli ultimi tre anni di pre ruolo (calcolati, dunque, per intero) e non anche i precedenti, in quanto “servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall’ord. vigente”. Ciò detto, con la sentenza si accoglie il ricorso e, per l’effetto, il giudice “dichiara il diritto dell’istante al riconoscimento a carico del MIUR, di un’anzianità di servizio complessiva pari a 5 anni di servizio pre ruolo e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento della ricorrente nella fascia relativa fascia alla data di emissione del decreto di ricostruzione carriera; ordina al MIUR di collocare” la docente “nella fascia stipendiale ad ella spettante, tenuto conto dell’anzianità medio tempore maturata come docente di ruolo; condanna il MIUR al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale di cui al capo che precede, con decorrenza dalla data di emissione del decreto di ricostruzione carriera e sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi legali, col limite della prescrizione quinquennale (dal 26.05.15); compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il MIUR al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione”.