Con la votazione finale di Camera e Senato conclusasi il 20 settembre, la tutela dello sport è inserita nel testo della Costituzione italiana. Viene modificato l’ articolo 33, al quale si aggiunge dove si parla di arte e scienza: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
Si tratta di un indubbio passo in avanti per la promozione del ruolo centrale delle attività sportive e un sostegno da parte delle istituzioni per il miglioramento della salute fisica e mentale, la promozione dell’inclusione sociale e lo sviluppo delle competenze personali.
Il nuovo articolo 33 della Costituzione
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.