Studente con tante insufficienze. Bocciato, ma poi promosso dal Tar. Siamo alle solite!

studente prosmosso con sette insufficienze

Studente con molte insufficienze. Bocciato dal Consiglio di classe. Promosso dal Tar. Ritorna il problema della documentazione

Studente con molte insufficienze. Bocciato e poi promosso dal Tar

Studente con molte insufficienze. Il Consiglio di classe lo boccia. Il Tar, invece ribalta il provvedimento. Siamo di fronte all’ultimo caso dove la bocciatura non è giustificata da una serie di atti.
La vicenda. Uno studente di un Istituto valdostano è bocciato dal Consiglio di classe (2022). Il Tar ribalta il provvevdimento e lo promuove (Sentenza n.42 del 28 agosto 2023). Ultimo caso di un intervento sulla parte amministrativa da parte del Tar. Si noti la denominazione: Tribunale amministrativo della Regione Valle d’Aosta! La sua funzione non entra a gamba tesa sulla didattica. Questa rientra tra i compiti del docente. L’occhio del Tribunale, invece si concentra sulla correttezza amministrativa del provvedimento. La promozione o la bocciatura, sono decisioni composite dove la didattica deve armonizzarsi con le regole normative. Ne consegue che la decisione del consiglio di classe non è insindacabile. Occorre seguire tutte le procedure previste!

La sentenza non lascia dubbi

La sentenza si muove in tal senso. Per comprendere la decisione dei giudici occorre tener presente i seguenti passaggi:”Il Ministero dell’istruzione con circolare del 20 ottobre 2017, nell’offrire una propria lettura dell’art. 6 d.lgs. n. 62 del 2017, ha affermato che “l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come per la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo sia necessaria un’adeguata motivazione implicante “l’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5917/2019) e la valutazione “del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3906/2020).
Nel caso di specie, il provvedimento gravato appare privo del predetto corredo motivazionale, peraltro, anche lo stesso assetto dei risultati conseguiti ed indicati nel verbale del Consiglio di classe restituisce una griglia di voti in un solo caso inferiore al “cinque” suggerendo – in linea con le esigenze di una corretta istruttoria – all’intimata amministrazione una verifica più ampia, sul versante temporale, che facesse riferimento unitario e complessivo a periodi più estesi rispetto al singolo anno scolastico anche in ragione della mancata attuazione delle misure di recupero necessarie alla luce della specifica situazione dell’alunno”.
Più chiaro di così!

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