È confermato che i supplenti ATA possono lasciare una supplenza breve al termine delle attività didattiche o annuali, per lo stesso o per un altro profilo professionale, nonostante il divieto di lasciare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto per altro profilo se c’è già stata la presa di servizio.
Questa novità è stata introdotta l’anno scorso e confermata per l’anno scolastico corrente.
Indice
Esempio di applicazione del divieto
Il divieto riguarda chi ha già firmato la presa di servizio per un contratto al 30 giugno o 31 agosto e poi riceve una convocazione per un altro profilo.
Ad esempio, un assistente amministrativo assunto al 30 giugno che vuole cambiare e svolgere una supplenza per ATA come Collaboratore Scolastico sempre al 30 giugno.
Quali Sanzioni
Dalle graduatorie di circolo e di istituto, la rinuncia a una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto. Tuttavia, l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l’anno scolastico in corso.
Contratto al 30/6 o 31/8 quali differenze?
Le principali differenze tra le supplenze al 30 giugno e quelle al 31 agosto sono:
- Scadenza del contratto: le supplenze al 30 giugno terminano alla fine delle attività didattiche, mentre quelle al 31 agosto iniziano il 1° settembre e si concludono alla stessa data dell’anno successivo.
- Copertura dei posti: le supplenze al 30 giugno coprono i posti non vacanti, cioè quelli occupati da titolari in servizio altrove o in aspettativa, mentre le supplenze al 31 agosto riguardano i posti vacanti e disponibili, cioè quelli per i quali non esiste un titolare.
- Retribuzione: i docenti con contratto di supplenza fino al 31 agosto percepiscono lo stipendio anche nei mesi di luglio e agosto, mentre i docenti con contratto di supplenza fino al 30 giugno ammortizzano questa differenza presentando domanda di indennità di disoccupazione durante i mesi estivi, se spettante.
- Monetizzazione delle ferie: le ferie dei supplenti con contratto fino al 30 giugno sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto, mentre per i supplenti al 31 agosto non è prevista la monetizzazione delle ferie.
- Anzianità di servizio: ai fini della ricostruzione della carriera, non esiste alcuna differenza tra le due tipologie di supplenze, poiché in entrambi i casi i docenti acquisiscono un’anzianità di servizio di 180 giorni.