Supplenze fino all’avente diritto sui posti destinati ai vincitori di concorsi per i quali non è ancora pubblicata la graduatoria di merito

Supplenze fino all’avente diritto sui posti destinati ai vincitori di concorsi per i quali non è ancora pubblicata la graduatoria di merito

I posti vacanti destinati alle assunzioni da concorso PNRR1, nel caso in cui le relative graduatorie di merito, non ancora pronte, siano pubblicate nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 2024, non sono disponibili per le nomine effettuate attingendo dalle GPS, ma dovranno essere coperti con supplenze temporanee fino alla nomina dell’avente diritto, attingendo dalle graduatorie di istituto.

Lo precisa una nota del Ministero dell’istruzione e del merito pubblicata in data 4 settembre 2024 (n. 135779, Direzione per il personale scolastico), con la quale si forniscono agli Uffici Scolastici Regionali le indicazioni del caso.

Sui posti in qustione i Dirigenti scolastici stipuleranno con gli aspiranti presenti nelle graduatorie per le supplenze del proprio istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenze fino al termine delle attività didattiche – con caratterizzazione “Applicazione D.L.71/2024”; tali contratti conterranno una apposita clausola risolutiva.

Nella nota del Ministero, inoltre, si precisa che i docenti titolari dei contratti conferiti fino all’avente titolo possono essere comunque convocati per altre supplenze conferite dalle graduatorie di istituto. Ciò significa che gli stessi avranno la possibilità di optare per altre supplenze la cui durata sia almeno fino al 30 giugno.

Com’è noto, l’articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2024, n. 106, è intervenuto sul testo dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, prevedendo esclusivamente per l’anno scolastico 2024/2025 la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2024 le graduatorie concorsuali approvate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre, al fine del raggiungimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I posti vacanti destinati all’assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi in parola devono essere resi indisponibili per le nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi stessi o, se inferiore, al numero degli aspiranti ammessi alle prove orali. Nelle more dell’individuazione dei vincitori di concorso, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del periodo precedente sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

Pertanto, si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative per la copertura temporanea dei posti accantonati per gli aspiranti che saranno individuati dalle graduatorie del Concorso Ordinario per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di cui al DDG 2576/2023 e del Concorso Ordinario per la Scuola secondaria di cui al DDG 2575/2023.

A tal fine, i Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”. Al riguardo, si specifica che sulle funzionalità di “Gestione giuridica e retributiva contratti scuola” è stato inserito nell’istaurazione del rapporto di lavoro (prospetto R-1) la possibilità di scegliere per i contratti N11 del personale docente la caratterizzazione “Applicazione D.L. 71/2024”. Tale caratterizzazione, con riferimento al decreto. Il presente contratto è inoltre risolto qualora sia individuato l’avente titolo secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

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