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Complice forse il rigido clima di questa domenica pomeriggio, impazza a mezzo social la polemica sulla contrattazione di istituto e sul diritto della UIL Scuola Rua a partecipare ai tavoli di contrattazione integrativa del nuovo CCNL che non ha firmato.
La scintilla destinata a trasformarsi in vero e proprio incendio, è la pubblicazione sul sito Orizzonte Scuola della richiesta di un dirigente scolastico che chiede se sia possibile far partecipare un sindacato non firmatario del contratto alle contrattazioni d’istituto.
La risposta della redazione è un categorico no, basato sulla lettura dell’ articolo 30 del nuovo contratto che (in continuità con i contratti precedenti) dice che, oltre alla RSU eletta, possono partecipare ai tavoli delle singole istituzioni scolastiche solo “i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL”. E per corroborare la propria risposta allega il parere del dicembre 2022 con il quale l’ Ufficio Relazioni Sindacali dell’ ARAN aveva comunicato che ai tavoli avrebbe dovuto partecipare anche l’ ANIEF che aveva firmato la parte economica del CCNL 2019/21.
Tutto chiarito quindi? Assolutamente no. Perché sulla base della stessa nota ARAN, la UIL sosteneva di essere legittimata a partecipare ai tavoli di contrattazione integrativa, pur non avendo sottoscritto la parte normativa del CCNL 2019/20, come spiega Massimiliano Esposito sulla Voce della Scuola.
In realtà il no alla presenza della UIL ai tavoli integrativi era stato fonte di polemica già poche ore dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL, come abbiamo riportato qui.
Chi ha ragione? L’ articolo 3 del CCNL prevede una procedura di interpretazione autentica “qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione” che si conclude con un accordo tra le parti. Una procedura che però è evidentemente inattuabile, visto che il tavolo di discussione avrebbe il problema di cui dovrebbe discutere, ovvero: la UIL andrebbe convocata o no?
Così l’ unica soluzione che pare profilarsi all’ orizzonte è quella del ricorso alla magistratura. E’ sempre l’articolo 3 a prevedere che l’ interpretazione autentica possa essere affidata ad un giudice, secondo quanto previsto dall’ articolo 64 del decreto legislativo 165 del 2001.
Sull’argomento abbiamo raccolto diverse posizioni, quella dell’Anief e altri, pubblicata dalla redazione e quella della Uil Scuola Rua pubblicata da Massimiliano Esposito.
Noi non abbiamo la verità in tasca ma domani durante la diretta della nostra rubrica settimanale “Ogni maledetto lunedì”, avremo l’opportunità di fornire maggiori risposte e indicazioni, rispetto al mare magnum di informazione e contro informazione che sta invadendo la rete, i social e sta innondando le pagine di diverse testate giornalistiche online. Veritas vitæ magistra – La verità è maestra di vita, a questo punto non ci attende che aspettare domani sera per avere chiarimenti in merito alla questione, chiedendo direttamente a Giuseppe D’aprile, Segretario Generale Uil Scuola e Marcello Pacifico, presidente di Anief, cosa aspettarsi dopo la firma e la non firma del contratto forse più discusso degli utlimi vent’anni.
Diego Palma, docente, giornalista, scrittore, attivista sindacale, Direttore del giornale "La Voce della Scuola", presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "La Voce della Scuola LIVE"
Opere pubblicate: Il mio nome è nessuno (2019) • La Scuola Secondo Me… (2018). Riconoscimenti: "Primo Classificato" al terzo premio letterario Giulio Angioni - Guasila 2019, con il racconto "Il viaggio di Adom".
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