Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

Supplenze di sostegno fino al 30 giugno, reiterate per sette anni nella medesima scuola: il Tribunale di Firenze riconosce l'abuso sull'organico di fatto e applica la nuova indennità risarcitoria

08 ottobre 2026 15:59
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola -
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Vi sono contratti che si esauriscono entro un solo anno scolastico e che, messi in fila, finiscono per raccontare la storia di un bisogno mai venuto meno. È il caso delle supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche, che l'art. 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 destina alla copertura di cattedre e posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e che, nel lessico della scuola, coincidono con l'organico di fatto e con la scadenza del 30 giugno. Sulla scorta delle pronunce della Corte di cassazione del novembre 2016, che la decisione in questa sede commentata richiama e ribadisce, rispetto a questa tipologia di incarichi l'abuso non è in sé configurabile, salvo che il lavoratore alleghi e provi, oltre alla reiterazione, le condizioni concrete che ne rivelano un utilizzo improprio o distorto. La recentissima sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro (settembre 2026) - mostra con nitidezza come quella prova possa essere raggiunta e quali conseguenze ne discendano sul piano risarcitorio.

Il Giudice del lavoro fiorentino completa quel quadro con l'ordinanza della Corte di cassazione n. 19708 del 2025, nella quale, secondo quanto riferisce il Tribunale, la Suprema Corte ha precisato il contenuto della prova richiesta al lavoratore. Alla stregua del principio così richiamato, la reiterazione di supplenze fino al termine delle attività per una durata ultratriennale, assunta quale parametro di ragionevolezza, presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza della necessità di sostituire altro docente, costituisce, se allegata e provata dal lavoratore, un indice sintomatico del ricorso abusivo al contratto a termine per esigenze stabili e durevoli di copertura del posto, riconducibili all'inadeguatezza dell'organico previsionale. In tali ipotesi spetta all'Amministrazione addurre elementi idonei a comprovare, ove del caso, l'effettivo carattere provvisorio della supplenza nel corretto esercizio del potere di organizzazione del servizio scolastico. Qui sta la sostanza della questione: una volta che il docente abbia dimostrato quegli indici, l'onere della prova contraria grava sul Ministero, chiamato a giustificare la temporaneità di ciò che, nei fatti, si è ripetuto ogni anno.

Sul versante delle conseguenze, il quadro è mutato con l'art. 12 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. La disposizione, che la sua stessa rubrica riconduce alla procedura d'infrazione n. 2014/4231, ha sostituito il terzo, il quarto e il quinto periodo dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con un unico, nuovo periodo. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti a termine, il giudice stabilisce oggi un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La misura è determinata avuto riguardo alla gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto, ed è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno. Il rimedio resta, beninteso, di natura risarcitoria, poiché il primo periodo dello stesso comma esclude che la violazione delle disposizioni imperative sull'assunzione possa comportare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'amministrazione. Né la scuola ne resta esclusa: il comma 5-quinquies del medesimo articolo, nel sottrarre il reclutamento a termine del personale docente, educativo e ATA alla restante disciplina dell'art. 36, fa espressamente salvo proprio il comma 5.

Lo Studio legale Esposito Santonicola, che ha patrocinato il docente nel giudizio, aveva dedicato a queste questioni la puntata del 31 dicembre 2025 di questa rubrica, consultabile su scuolalex.it. La pronuncia fiorentina ne offre ora un'applicazione concreta, che riguarda, peraltro, un posto di sostegno. Poiché, inoltre, la decisione è maturata su un'istruttoria esclusivamente documentale, essa consente, a nostro avviso, di individuare anche quali elementi occorra raccogliere per far valere le proprie ragioni.

IL QUESITO

Insegno su posto di sostegno da diversi anni, sempre con supplenze conferite fino al 30 giugno e quasi sempre nella stessa scuola. Più di una volta mi è stato detto che, trattandosi di posti in organico di fatto, la ripetizione dei contratti non dà diritto ad alcun risarcimento, e che in ogni caso le procedure di immissione in ruolo bandite negli ultimi anni avrebbero sanato la mia posizione. Vorrei sapere se sia davvero così e, qualora mi spetti un indennizzo, come venga calcolato.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

la sentenza qui commentata consente di rispondere che nessuna delle due affermazioni a Lei riferite possa essere accolta in termini assoluti. Il Tribunale di Firenze lo ha mostrato su una vicenda molto vicina alla Sua, che conviene esaminare tenendo distinti i fatti accertati, le regole applicate e ciò che, a nostro avviso, se ne può trarre.

Nel caso deciso, un docente aveva prestato servizio su posto di sostegno, per diciotto ore settimanali, con supplenze sempre scadenti il 30 giugno, per otto anni scolastici senza soluzione di continuità, gli ultimi sette nello stesso istituto. La causa è stata istruita esclusivamente sul piano documentale, e la sequenza degli incarichi è risultata dagli atti prodotti tanto dal ricorrente quanto dall'Amministrazione. Su questa base il Tribunale ha ritenuto che l'avere svolto per sette anni scolastici consecutivi, e dunque per oltre trentasei mesi, la medesima attività di docente presso la medesima scuola, con contratti su organico di fatto, integrasse gli estremi di «un uso distorto o improprio del ricorso alla tipologia di supplenza di fatto fino al termine delle attività didattiche, per soddisfare esigenze di natura durevole e permanente», in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. Altrettanto decisivo è ciò che è mancato dall'altra parte: secondo quanto si legge in sentenza, il Ministero non ha allegato e provato elementi volti a dimostrare l'effettivo carattere provvisorio delle supplenze nell'ambito di un utilizzo corretto del potere di organizzazione del servizio scolastico.

Si potrebbe obiettare che le supplenze su posti non vacanti servano, per definizione, a garantire elasticità, e l'obiezione non va trascurata: nella sentenza del 13 maggio 2026, causa C-155/25, resa sul ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro l'Italia, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto ipotizzabile, con riferimento al personale ATA, che incarichi di questo tipo rispondano a un'esigenza di flessibilità. A nostro avviso, tuttavia, l'argomento, letto fino in fondo, conduce all'esito opposto. L'adattabilità presuppone qualcosa che cambia, mentre un fabbisogno che si ripresenta identico, anno dopo anno, nella stessa scuola, non cambia affatto: permane. Del resto, la medesima pronuncia ribadisce che non può dirsi sorretta da ragioni obiettive una normativa che consenta di rinnovare i contratti a termine per soddisfare esigenze che, di fatto, abbiano carattere non provvisorio ma permanente e duraturo. Quando l'organico di fatto si ripete per sette anni, è il fatto stesso a farsi organico.

Quanto alle procedure di immissione in ruolo, il Ministero aveva escluso il diritto al risarcimento invocando le misure assunzionali della legge 13 luglio 2015, n. 107 e la serie di procedure, ordinarie e straordinarie, indette dal 2020 al 2025. Il Tribunale ha ritenuto inconferente il richiamo a queste ultime, qualificandole come «una mera chance di assunzione, come tale priva di efficacia sanante della illegittima reiterazione contrattuale».

La conclusione appare coerente con i principi che la stessa sentenza riporta, enunciati dalla Corte di cassazione nel 2016 per le supplenze su posti vacanti, secondo i quali valore riparatorio può riconoscersi alla stabilizzazione effettivamente conseguita, o alla certezza di conseguirla in tempi certi e ravvicinati. A nostro avviso, la semplice possibilità di partecipare a una procedura, per quante volte venga offerta, non vi equivale: un'occasione non è un risultato. Un ordine di idee non dissimile si ritrova nella citata sentenza della Corte di giustizia, là dove, sempre con riferimento al personale ATA, si esclude che concorsi organizzati in modo puntuale e imprevedibile, anziché entro termini precisi, possano tenere conto delle misure di prevenzione degli abusi.

Sul terreno risarcitorio, il Tribunale ha applicato la nuova formulazione dell'art. 36, comma 5, ritenendola riferibile alla vicenda contrattuale perché questa, nel suo complesso, non risultava esaurita al 17 settembre 2024, data di entrata in vigore della novella. Ha poi escluso che dall'indennità possa detrarsi quanto il lavoratore abbia percepito aliunde, in ragione della natura forfetizzata e omnicomprensiva del ristoro. Tenuto conto del numero dei contratti succedutisi e del periodo da essi coperto, l'ha quindi liquidata in sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite.

La serietà dell'informazione impone, tuttavia, alcune precisazioni: come risulta dalla “Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie del marzo 2026” curata dall'Ufficio del Massimario, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in ragione della loro valenza nomofilattica, delle questioni relative all'applicazione della nuova disciplina anche ai rapporti pendenti e alla perdurante rilevanza, dopo la riforma, dell'avvenuta stabilizzazione del lavoratore. Si tratta di profili che meritano di essere seguiti con attenzione, specie da chi sia stato nel frattempo immesso in ruolo. Inoltre, il criterio seguito dal Tribunale opera per indici sintomatici, e resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di dimostrare, caso per caso, che ciascun incarico rispondeva a un'esigenza realmente temporanea, come la sostituzione di un docente assente; l'esito di ogni vicenda dipende, perciò, dalla documentazione che la sorregge.

Nel Suo caso, dunque, conviene ricostruire con precisione l'intera storia professionale: i contratti e gli atti di individuazione; la scuola di servizio; la tipologia di posto e la classe di concorso; la durata di ciascun incarico e la ragione per la quale era stato conferito, con particolare attenzione all'eventuale sostituzione di un titolare assente; i cedolini da cui ricavare la retribuzione di riferimento. Sono questi gli elementi che consentono di verificare se ricorrano gli indici richiamati dal Tribunale e, in caso affermativo, di quantificare la pretesa entro la forbice prevista dalla nuova disciplina, ove applicabile alla Sua vicenda.

Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti, anche su posto di sostegno, che abbiano prestato servizio per almeno 4 anni con supplenze fino al 30 giugno, stessa materia e medesima scuola, tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all'esito dell'esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell'informazione professionale.

Ulteriori informazioni sull'iniziativa sono disponibili nella sezione dedicata del sito scuolalex.it: Ricorso al giudice del lavoro per indennizzo da abuso di contratti a termine per docenti di ogni ordine e grado.

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