Cambio di area negato agli assistenti tecnici nelle assegnazioni provvisorie: è un divieto che il contratto prevede?
A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Tra gli assistenti tecnici ricorre un ragionamento: il diploma, secondo la tabella «aree-laboratori-titoli», può corrispondere anche a un’area diversa da quella di titolarità; le aree AR22 (Moda e costume) e AR30 (Tessuto) sembrerebbero, in quella tabella, sovrapposte sul piano dei titoli di accesso; sull’area diversa gli organici di fatto possono recare posti disponibili; ergo l’assegnazione provvisoria su quell’area apparirebbe, in presenza dei requisiti, quale atto dovuto. Il profilo resta lo stesso, assistente tecnico. Ci si domanda perché il titolo non basti, da solo, a ottenere la sede per un anno.
A parere dello Studio Esposito Santonicola, il diritto alla sede non nasce dall’equivalenza del diploma, nasce dalla clausola.
I trasferimenti degli assistenti tecnici si dispongono sulla base della tabella di corrispondenza «aree-laboratori-titoli», e il passaggio ad area diversa da quella di titolarità è ammesso previa documentazione dei titoli. Lo prevede l’articolo 26 dell’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, sulla mobilità per l’anno scolastico 2026/2027, in continuità con l’articolo 26 dell’Ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025. Quella disposizione, tuttavia, governa la mobilità definitiva, non la mobilità annuale.
L’assegnazione provvisoria del personale ATA emerge altrove: nell’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 10 luglio 2026, che la consente per una sola provincia, per un massimo di quindici preferenze e soltanto per motivi tassativi — ricongiungimento a figli o affidati di minore età, al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente con stabilità risultante da certificazione anagrafica, al genitore; assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 33, commi 3, 5 e 7, della legge n. 104 del 1992; gravi esigenze di salute del richiedente — con divieto di assegnazione all’interno del comune di titolarità, salvo i comuni articolati in distretti subcomunali.
Qui si annida la lamentata asimmetria. Per i docenti, l’articolo 7, comma 4, del medesimo contratto dichiara espressamente la possibilità di chiedere l’assegnazione anche per altre classi di concorso o per posti di grado diverso, a chi possieda il titolo valido per la mobilità professionale. Nel testo dedicato al personale ATA una clausola formulata in quei termini non compare.
Da ciò derivano due conseguenze
-La prima riguarda l’Amministrazione. Un diniego ridotto alla formula «manca sede» può non consentire di ricostruire il presupposto applicato: non chiarisce se l’esclusione dipenda dal difetto di un requisito, dalla mancata indicazione del comune di ricongiungimento tra le preferenze, dai titoli, oppure da un’interpretazione dell’articolo 17 non comunicata a chi ha abbia avanzato la richiesta.
Il sindacato di quella motivazione non appartiene al giudice amministrativo: l’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 devolve al Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con potere di disapplicare gli atti presupposti illegittimi. Lo strumento cautelare dell’articolo 700 del codice di procedura civile presuppone la prova del fumus boni iuris e del pregiudizio imminente e irreparabile, non il solo dissenso sulla lettura degli organici. Resta viva, sul piano del possibile ricorso, una tesi ambiziosa: il Giudice del lavoro potrebbe essere chiamato a valutare una lettura “costituzionalmente orientata”, nel senso che il divieto di movimento su area laboratoriale diversa - non ricavabile dall’art. 17 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. - non potrebbe essere desunto in via implicita. Ancor meglio, una lettura conforme agli artt. 3, 29, 30, 31 e 97 della Costituzione suggerirebbe di dare effetto utile alla casella «codice area richiesta» di cui alla Sezione G, punto 21, del modello ministeriale, compilata dall’assistente tecnico in possesso del titolo corrispondente.
-La seconda riguarda il lavoratore, e va esposta con la stessa misura. Nessuna equivalenza di diploma e nessun elenco di posti disponibili autorizzano a disertare la sede di titolarità. La Nota ministeriale AOODGPER n. 18007 del 10 luglio 2026 ricorda che, fermo quanto previsto per il personale docente, le restanti operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria devono svolgersi entro il 31 agosto 2026. Dal 1° settembre, secondo il regime ordinario di avvio dell’anno scolastico, chi ha ottenuto il trasferimento prende servizio nella sede del movimento, e solo un provvedimento di assegnazione provvisoria già notificato consente di presentarsi altrove. Chi si autoassegnerebbe il posto che ritiene proprio non rafforzerebbe l’eventuale ricorso e aprirebbe un inevitabile fronte disciplinare.
«Il punto non è se area e profilo coincidano», osservano gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola. «Il punto è quale clausola contrattuale attribuisca il posto, e quale motivazione l’Ufficio abbia speso per negarlo. Sono due verifiche documentali, non due opinioni. Confondere le due verifiche significa discutere la vertenza sbagliata».
Lo Studio Legale Esposito – Santonicola precisa che la valutazione di fondatezza si compie esclusivamente sul fascicolo: domanda e sezioni compilate, titoli dichiarati e documentati, organici di fatto, bollettini provinciali e interprovinciali, rettifiche, reclami e relativi riscontri. È sulla base di quei documenti che si stabilisce se esista un ricorso da proporre e con quale domanda cautelare.
Assistenti tecnici che chiedano l’assegnazione provvisoria su un’area diversa da quella di titolarità possono domandare una valutazione preliminare del fascicolo allo Studio Legale Esposito–Santonicola, messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al 366 18 28 48 9.